Sentenza n. 302/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera consiliare n. 9 del 24.03.2023, comunicata mediante nota del 14.04.2023 a firma del Responsabile p.t. dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sava; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e in particolare, ove occorra - della nota firma del Responsabile p.t. dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sava del 14.04.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di diniego relativa alla realizzazione di una casa funeraria in deroga agli strumenti urbanistici, comunicata con nota del responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale avente a oggetto il progetto di realizzazione di una casa funeraria in deroga agli strumenti urbanistici, deducendo eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, manifesta contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 34/2008 e violazione del principio del giusto procedimento. Ha inoltre richiamato il parere favorevole dell'ASL e l'importanza del progetto. L'istanza cautelare è stata rinunciata in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Il permesso di costruire in deroga previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un istituto eccezionale e implica un'ampia valutazione discrezionale del Consiglio comunale, chiamato a comparare l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica con l'interesse privato alla realizzazione dell'intervento. La relativa decisione, di natura urbanistica, è sindacabile soltanto entro limiti ristretti, in presenza di manifesta illogicità o incongruità, evidente travisamento dei fatti oppure istruttoria incompleta. Nel caso concreto, le ragioni risultanti dalla deliberazione e dal verbale della seduta consiliare non sono state ritenute manifestamente illogiche, irrazionali o incongrue. La ricorrente non ha fornito elementi di prova, neppure a livello di principio di prova, idonei a dimostrare tali vizi. Il parere favorevole dell'ASL e l'importanza del progetto non sono stati ritenuti sufficienti a superare la discrezionalità consiliare. Le ulteriori contestazioni sono state considerate generiche e indimostrate. Le spese sono state eccezionalmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale.
Il permesso di costruire in deroga richiede una previa deliberazione consiliare e consente una valutazione urbanistica discrezionale, sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità, incongruità, evidente travisamento dei fatti o istruttoria incompleta.
art. 4, comma 3-bis, l.r. 34/2008
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al diniego dell'intervento in deroga, ma il TAR ha ritenuto non dimostrata la relativa censura.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La causa è stata decisa dopo il deposito di memorie e documenti nel rispetto del termine processuale indicato.
Massime di principio
- Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ha carattere eccezionale e comporta l'esercizio di un'ampia discrezionalità urbanistica da parte del Consiglio comunale, il quale deve valutare comparativamente l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione e l'interesse privato alla realizzazione dell'intervento.
- La deliberazione consiliare sull'interesse pubblico alla realizzazione di un intervento edilizio in deroga è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o incongruità, evidente travisamento dei fatti o istruttoria incompleta, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- La parte che contesta una scelta discrezionale urbanistica deve fornire elementi di prova, o almeno un principio di prova, idonei a dimostrare i vizi macroscopici dell'istruttoria o della motivazione; contestazioni generiche e il mero richiamo all'utilità del progetto o a pareri favorevoli di altre amministrazioni non sono sufficienti.
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