Sentenza n. 4517/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del verbale di ispezione prot. n. 0198616 del 04/06/2026 contenente la “sospensione ad horas delle attività svolte nel locale cucina posto al civico 3 ai sensi dell'art. 138 Reg. UE 625/17 in considerazione delle criticità riscontrate e in applicazione del principio di precauzione a tutela della salute pubblica”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ispezione recante la sospensione ad horas delle attività nel locale cucina per criticità igienico-sanitarie, adottata ai sensi dell'art. 138 Reg. UE 625/2017 e in applicazione del principio di precauzione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il verbale di ispezione con cui l’A.S.L. Napoli 1 Centro aveva disposto la sospensione immediata delle attività svolte nel locale cucina, in ragione delle criticità riscontrate e a tutela della salute pubblica. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese. La rinuncia è stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza camerale, nel rispetto dell’art. 84, comma 3, c.p.a.; l’amministrazione costituita non si è opposta.
La decisione
Il TAR, rilevato che la rinuncia era stata ritualmente formalizzata e che essa aveva fatto venir meno l’interesse alla definizione del merito, ha dato atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione è stata assunta con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., dopo la trattazione camerale della domanda cautelare. Le spese di giudizio sono state compensate, in accoglimento della richiesta della ricorrente e in assenza di opposizione della resistente.
Norme richiamate
art. 138 Reg. UE 625/2017
sospensione ad horas delle attività svolte nel locale cucina posto al civico 3 ai sensi dell'art. 138 Reg. UE 625/17
La disposizione è indicata quale base giuridica della sospensione immediata dell’attività adottata dall’autorità sanitaria in presenza delle criticità riscontrate.
art. 60 c.p.a.
la causa in esame, fissata alla odierna camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, può essere definita con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in sede camerale, previo avviso alle parti e in presenza dei presupposti di legge.
art. 74 c.p.a.
può essere definita con sentenza in forma semplificata
È richiamato quale fondamento della definizione semplificata della causa.
art. 84, comma 3, c.p.a.
detta rinuncia al ricorso è stata formalizzata nel rispetto della previsione del comma 3 dell’art. 84 c.p.a., in quanto notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza camerale
La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza camerale, è stata ritenuta ritualmente formalizzata e idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza camerale, in conformità all’art. 84, comma 3, c.p.a., consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio quando non vi sia opposizione della parte costituita.
- La rinuncia ritualmente formalizzata determina il venir meno dell’interesse alla definizione del merito e comporta l’estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare le censure rivolte contro l’atto impugnato.
- La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata in sede di camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, quando ne siano stati dati avviso alle parti e ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 60 e 74 c.p.a.
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