Cassazione Penale, Ordinanza n. 02148/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su sua richiesta difensiva, aveva riqualificato il fatto del capo a) in una fattispecie meno grave rispetto a quella originariamente contestata e aveva rideterminato la pena in senso più favorevole. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 518 c.p.p., sostenendo che la riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 473 c.p. avrebbe integrato un fatto nuovo, con conseguente necessità di restituzione degli atti al pubblico ministero. Con il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per ricettazione ex art. 648 c.p., assumendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'apprezzare la sua posizione rispetto al delitto presupposto. La parte civile ha depositato memoria difensiva tempestiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello, nei limiti del proprio potere di cognizione ex art. 597, comma 3, c.p.p., aveva semplicemente sussunto il fatto in una fattispecie giuridica meno grave, senza introdurre un fatto nuovo; pertanto non era operante l'art. 518 c.p.p. ed era corretta la riqualificazione giuridica ex art. 521, comma 1, c.p.p. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva escluso la partecipazione dell'imputato al delitto presupposto, ritenendolo invece in possesso di marchi contraffatti da terzi da lui apposti su vari capi di abbigliamento, con conseguente tenuta del giudizio di responsabilità per ricettazione. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 518 c.p.p.
La diversa qualificazione giuridica del fatto non integra, di per sé, un fatto nuovo che imponga la regressione del procedimento; il motivo è infondato quando il giudice si limita a riqualificare il fatto senza mutarne gli elementi essenziali.
art. 597, comma 3, c.p.p.
La Corte di appello, nei limiti della sua cognizione in impugnazione, può sussumere il fatto in una fattispecie meno grave e rideterminare la pena in senso più favorevole, quando ciò derivi dall'accoglimento della richiesta difensiva.
art. 521, comma 1, c.p.p.
La riqualificazione del fatto rientra nel potere del giudice quando non comporti mutamento degli elementi essenziali dell'imputazione, ma solo diversa qualificazione giuridica.
art. 473 c.p.
È richiamato come fattispecie giuridica di riqualificazione del capo d'imputazione, ritenuta meno grave rispetto alla contestazione originaria.
art. 648 c.p.
La Corte ha confermato il giudizio di responsabilità per ricettazione, valorizzando l'esclusione della partecipazione dell'imputato al delitto presupposto e la sua disponibilità di marchi contraffatti provenienti da terzi.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non determina nullità né regressione del procedimento quando non introduce un fatto nuovo, ma si risolve in una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico.
- In sede di appello, la modifica della qualificazione giuridica del fatto è consentita entro i limiti devolutivi dell'impugnazione e può comportare una rideterminazione della pena più favorevole all'imputato.
- Il vizio ex art. 518 c.p.p. non ricorre se l'imputazione resta immutata nei suoi elementi essenziali e cambia soltanto l'inquadramento giuridico della condotta.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando censura una motivazione di merito che abbia escluso la partecipazione dell'imputato al reato presupposto e abbia coerentemente fondato la responsabilità per ricettazione sulla disponibilità di beni contraffatti provenienti da terzi.
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