Sentenza n. 3210/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) del silenzio serbato dal Comune di Teverola all’istanza/diffida notificata in data 3/10/2024 e rinnovata in data 5/02/2025 di annullamento in autotutela della richiesta di p.d.c., S.C.I.A., autorizzazione e quant’altro, rilasciata o in corso di rilascio, finalizzati all’apertura di un nuovo vano d’accesso su via Pecorario per l’immobile commerciale sito in Via Roma, costituendo un tentativo di elusione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Teverola; b) della S.C.I.A. n. 14319/2024 presentata dai sig.ri D’Auria Giovanni e D’Auria Mario al Comune di Teverola; c) del provvedimento n. 22 del 16/10/2024 avente ad oggetto revoca dell’ordinanza di demolizione n. 97 del 4/10/2024 (conosciuto a seguito dell’accesso agli atti del 17/12/2024; d) se ed in quanto lesivo, del Decreto Dirigenziale n. 593 del 30/12/2024 della Regione Campania, con cui autorizza gli assegnatari della sede farmaceutica n. 4 di Teverola alla proroga del termine per l’apertura della farmacia, da cui si evince l’individuazione dei locali siti in Teverola alla via Roma come sede della farmacia; e) di tutti gli eventuali atti e provvedimenti adottati dalla Regione e dal Comune di Teverola, connessi al procedimento per l’individuazione della sede farmaceutica, non conosciuti dalle ricorrenti; f) dell’eventuale provvedimento di autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica n. 4 di Teverola nei locali siti in Teverola alla via Roma (mai conosciuto dalle ricorrenti); g) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e quant’altro non a conoscenza delle ricorrenti, con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune di Teverola sull’istanza di annullamento in autotutela della SCIA n. 14319/2024 e degli atti connessi all’apertura della sede farmaceutica n. 4, nonché gli atti edilizi e regionali presupposti o conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune sulle diffide del 3 ottobre 2024 e del 5 febbraio 2025, con le quali chiedevano l’annullamento in autotutela della SCIA relativa ai lavori di ristrutturazione di un immobile sito in via Roma, comprensivi dell’apertura di un nuovo accesso da via Pecorario, e degli atti collegati all’apertura della sede farmaceutica n. 4 di Teverola. Secondo le ricorrenti, i locali individuati per la nuova farmacia sarebbero stati collocati al di fuori della zona assegnata e in area ricompresa nella pianta organica della Farmacia Zagaria. L’apertura del nuovo vano su via Pecorario sarebbe stata funzionale a eludere la disciplina della pianta organica e a giustificare l’ubicazione della farmacia. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 per mancata conclusione del procedimento di autotutela e, nel merito, l’illegittimità della SCIA, ritenendo che gli interventi edilizi, per la rilevanza della modifica della conformazione dell’immobile, non potessero essere eseguiti mediante SCIA e fossero comunque incompatibili con la disciplina urbanistica, della viabilità e della pubblica sicurezza. Nel corso del giudizio è intervenuta l’autorizzazione regionale all’apertura della sede farmaceutica n. 4, impugnata con separato ricorso e ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1111/2026. Le ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione delle ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse. La definitività dell’autorizzazione regionale all’apertura della sede farmaceutica n. 4, confermata dal Consiglio di Stato, ha reso priva di utilità concreta una pronuncia sull’inerzia comunale relativa all’istanza di autotutela della SCIA e degli atti presupposti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Le ricorrenti ne hanno dedotto la violazione per il mancato riscontro del Comune alle istanze di annullamento in autotutela; la sentenza non esamina nel merito tale censura, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta definitività dell’atto presupposto o principale può determinare l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso diretto contro il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di autotutela, quando la pronuncia richiesta non sia più concretamente utile al ricorrente.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, se accompagnata dalla perdita di utilità concreta della decisione per effetto di sopravvenienze processuali o amministrative, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse consente la compensazione integrale delle spese quando il giudice ravvisi ragioni legate all’evoluzione della controversia.
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