Sentenza del 10/12/2015 n. 9992 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica - Consumatore finale - Legittimazione alla richiesta di rimborso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, ritenendola indebitamente versata perché incompatibile con la normativa comunitaria. L'addizionale, infatti, non perseguiva una finalità specifica diversa dal mero incremento delle entrate provinciali. La controversia riguardava anche la legittimazione del consumatore finale: secondo la decisione, il diritto al rimborso spetta a chi ha effettivamente sopportato il tributo, anche se il versamento formale è stato effettuato dal fornitore.
La decisione
La domanda di rimborso è stata riconosciuta come legittimamente proponibile dal consumatore finale. L'addizionale provinciale è stata ritenuta incompatibile con la disciplina comunitaria, che consente ulteriori imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa soltanto quando perseguano finalità specifiche. La destinazione del maggior gettito alle Province non costituisce una finalità specifica. La successiva abrogazione dell'addizionale da parte del legislatore italiano conferma la rilevata incompatibilità. Il consumatore finale, quale soggetto che ha effettivamente pagato il tributo, può quindi chiederne la restituzione.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
Prevede il diritto al rimborso in caso di pagamento indebito.
La norma non riserva il diritto al rimborso a uno specifico soggetto e non esclude quindi la legittimazione del consumatore finale che abbia sopportato economicamente il tributo.
Art. 1, paragrafo 2, Direttiva CE 2008/118
Gli Stati membri possono assoggettare i prodotti sottoposti ad accisa ad altre imposte indirette purché aventi finalità specifiche.
Un'imposta aggiuntiva è ammissibile solo se diretta a una finalità specifica; il semplice aumento delle entrate delle Province non soddisfa tale requisito.
Cass., sent. n. 9281/2013
Richiamata come precedente conforme al riconoscimento della legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso dell'addizionale indebitamente pagata.
Massime di principio
- In caso di tributo indebitamente applicato, la legittimazione al rimborso può spettare al soggetto che ne ha sostenuto effettivamente il costo economico, anche se il versamento formale all'erario è stato eseguito da un intermediario o dal fornitore.
- Un'imposta indiretta aggiuntiva su prodotti già soggetti ad accisa è compatibile con il diritto dell'Unione europea solo se persegue una finalità specifica, ulteriore rispetto al semplice finanziamento generale dell'ente pubblico.
- La destinazione del gettito al bilancio di un ente territoriale, di per sé, non costituisce una finalità specifica ai fini della normativa europea sulle accise.
- L'abrogazione successiva di un tributo può rappresentare un elemento interpretativo utile, ma il diritto al rimborso deve comunque essere valutato in relazione alla prova del pagamento, all'indebito e ai termini e alle procedure applicabili.
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