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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17082/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10/09/2020 che, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati a lei ascritti (truffa e falsità documentale connessi all'incasso indebito di pensioni per circa Euro 8.095,71), ha confermato le statuizioni accessorie disposte in primo grado, in particolare la confisca per equivalente di un immobile di sua proprietà (valore indicato circa Euro 70.000). Con due motivi deduce: (i) la illegittimità della confisca senza condanna definitiva, invocando articoli 240 e 322-ter c.p., principi costituzionali (artt. 25 e 27 Cost.) e norme CEDU (artt. 7, 8 e Protocollo 1), sostenendo che la confisca ha natura sanzionatoria e richiede condanna definitiva; (ii) la sproporzione/inefficacia della confisca per equivalente, poiché il valore immobiliare sottratto eccede notevolmente il profitto del reato. Inoltre censura la mancata considerazione dell'art. 578-bis c.p.p. e contesta l'adeguatezza della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 lett. d) c.p.p.: i motivi sono stati ritenuti generici e privi degli elementi di fatto necessari (ad es. decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, verbale di esecuzione) che avrebbero permesso l'identificazione dell'oggetto della confisca e la verifica della sproporzione. La Suprema Corte ha rilevato altresì che i motivi non hanno adeguatamente affrontato la normativa vigente, in particolare l'art. 578-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 01/03/2018 n.21 e modificato dalla L. 9/1/2019 n.3), che disciplina la decisione sulla confisca nel caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    Norma richiamata nella doglianza come riferimento all'istituto della confisca in casi particolari; la Corte segnala che i motivi non hanno adeguatamente confrontato la giurisprudenza e le norme rilevanti

  • art. 322-ter c.p.

    Richiamato come norma che prevede la confisca nei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche; il giudice di legittimità richiama la sua rilevanza ma osserva che il ricorso non ha fornito elementi specifici

  • art. 578-bis c.p.p.

    1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

    La norma permette al giudice di merito o a questa Corte di decidere sulla confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione/amnistia, previa valutazione della responsabilità; la Corte ha rilevato che i motivi non hanno adeguatamente confrontato questa disposizione

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    Disposizione procedurale che impone al motivo di cassazione di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di questi requisiti

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 578-bis come riferimento alle confische previste in casi particolari; rilevanza nel discorso sulla possibilità di confisca anche senza condanna definitiva

  • Costituzione, artt. 25 e 27

    Richiamati dalla ricorrente in ordine ai principi di legalità, responsabilità penale e allegarmente alla funzione rieducativa della pena; la Corte non ha approfondito il confronto per carenza di specificità del motivo

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 7 e 8) e Protocollo n.1 art.1

    Invocate dalla ricorrente per profili di prevedibilità della sanzione e tutela della proprietà; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure per inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 01/03/2018 n.21 e L. 9/1/2019 n.3

    Fonti legislative che hanno introdotto e modificato l'art. 578-bis c.p.p.; la Corte osserva che la norma era vigente alla data della sentenza impugnata e avrebbe dovuto essere considerata dalla ricorrente

Massime di principio

  • In materia di confisca per equivalente, se il reato si estingue per prescrizione il giudice d'appello o la Cassazione possono comunque decidere sulla confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., previo accertamento della responsabilità: pertanto la mancanza di condanna definitiva non esclude automaticamente la confisca in questi casi.
  • Per impugnare con successo la confisca dopo estinzione del reato è necessario fornire motivi specifici e documentazione probatoria (decreto di sequestro preventivo, verbale di esecuzione, calcoli del profitto del reato, valutazione del bene sequestrato) per consentire alla Corte di legittimità di verificare la proporzionalità e l'esatta identità del bene confiscato.
  • I motivi di cassazione devono rispettare i requisiti dell'art. 581 c.p.p.: bisogna elencare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; censure generiche o puramente argomentative espongono il ricorso a dichiarazione di inammissibilità.
  • Nel contestare la proporzionalità della confisca per equivalente è utile quantificare il profitto illecito e confrontarlo con il valore del bene soggetto ad ablazione, dimostrando, con documenti e perizie, l'eccessiva sproporzione.
  • Quando si invocano profili costituzionali o convenzionali (artt. 25, 27 Cost.; CEDU) è necessario collegarli concretamente alla normativa applicata e alla fattispecie concreta, illustrando perché la misura ablativa leda i principi invocati e proponendo argomentazioni giuridiche specifiche.

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