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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46292/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce violazione di legge per aver esteso la misura cautelare della custodia in carcere al reato indicato al capo A3) (cooperazione allo sbarco come scafista), nonostante detto reato fosse formalmente ascritto ad altri due soggetti nell'imputazione provvisoria. Si contesta che il Tribunale del riesame abbia ritenuto che il titolo cautelare (ordinanza del GIP del 29/12/2021) avesse applicato la misura anche al capo A3) in relazione alle descrizioni fattuali che menzionavano condotte di Seyha, mentre il GIP non aveva esplicitamente imputato a Seyha la responsabilità per quel reato. Ciò avrebbe comportato un'estensione illegittima del titolo cautelare, con conseguente compressione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto illegittima l'estensione del titolo cautelare al capo A3) nei confronti di Seyha, poiché il GIP, nel dispositivo dell'ordinanza custodiale, non aveva in modo chiaro e univoco ascritto a Seyha il concorso nei reati-fine indicati al capo A3). La sentenza sottolinea la necessità di coerenza tra la confezione dell'imputazione e l'ambito del titolo cautelare per tutelare il pieno esercizio del diritto di difesa; laddove questa chiarezza manchi, l'estensione della misura è illegittima.

Norme richiamate

  • art. 300, comma 4, cod. proc. pen.

    "La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata"

    Richiamata dalla Corte d'appello per valutare la perdita di efficacia della custodia in relazione al rapporto tra durata della custodia già subita e pena inflitta; tuttavia la norma opera solo con riferimento al reato per il quale il titolo cautelare è stato effettivamente emesso nei confronti dell'imputato.

  • art. 429, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per evidenziare che la contraddittorietà od omissione nella descrizione della imputazione possono incidere sulla completezza del contraddittorio e sul diritto di difesa, giustificando l'annullamento del provvedimento cautelare quando il titolo non risulta chiaro.

  • art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

    Norme che delineano i reati relativi al favoreggiamento/ingresso clandestino (reati-fine) contestati al capo A3); la sentenza distingue tra la descrizione fattuale che cita un soggetto come 'scafista' e la precisa attribuzione giuridica del reato-fine nella imputazione formale.

Massime di principio

  • Perche una misura cautelare possa essere estesa a specifici reati-fine occorre che il titolo cautelare (ordinanza del GIP) indichi in modo chiaro e univoco quei reati in relazione al singolo indagato: mere menzioni nel corpo del fatto non sostituiscono una formale imputazione.
  • Se il GIP non ha esplicitamente ascritto a un indagato un reato-fine, l'estensione successiva del titolo cautelare a quel reato rischia di essere illegittima e di ledere il diritto di difesa, potendo dar luogo ad annullamento del provvedimento.
  • Il calcolo della perdita di efficacia della custodia ai sensi dell'art. 300, comma 4, deve riferirsi al reato per il quale è stato effettivamente emesso il titolo cautelare; se tale reato non coincide con altri reati menzionati successivamente, non si può automatizzare la declaratoria di perdita di efficacia.
  • In presenza di imputazioni redatte in modo contraddittorio o ambiguo, il giudice di riesame non può ampliare il perimetro del provvedimento cautelare aggirando la necessità di una chiara imputazione originaria; la via corretta è la verifica rigorosa del contenuto del dispositivo originario.
  • Difensivamente, se si rileva che una misura cautelare è stata estesa a reati non formalmente contestati, è opportuno sollevare eccezione sulla carenza del titolo cautelare e sulla violazione del contraddittorio, chiedendo l'annullamento del provvedimento.

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