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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per il progressivo consolidarsi della giurisprudenza.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società contribuente aveva costituito, in favore di una società partecipata, un pegno su una quota pari al 55,8% del capitale di una s.r.l., nell’ambito di un’operazione a garanzia di obbligazioni assunte per l’esecuzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare in pool. Il notaio aveva liquidato l’imposta di registro applicando l’art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 131/1986 sulla somma garantita. La contribuente chiedeva il rimborso di parte dell’imposta sostenendo che la base imponibile dovesse coincidere con il valore della quota data in pegno e non con l’ammontare massimo delle obbligazioni garantite. Il ricorso originario era stato accolto in primo grado e la CTR aveva confermato, ritenendo che la nozione di "titoli" comprendesse anche le quote sociali. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione dell’art. 43 cit., sostenendo che la deroga alla regola generale della somma garantita vale solo per garanzie prestate in denaro o in titoli di credito, non per le quote di s.r.l., che non hanno autonomia e letteralità, non sono rappresentate da azioni e non possono essere assimilate ai titoli.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita"

    La regola generale è che la base imponibile coincide con la somma garantita; la deroga per denaro o titoli ha carattere eccezionale e opera solo quando il bene dato in garanzia sia denaro o un titolo assimilabile ai titoli di credito o ad altri valori mobiliari/finanziari con caratteristiche di certezza, liquidità e circolazione.

  • art. 2468 c.c.

    Le partecipazioni di s.r.l. non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico; ciò conferma che non sono "titoli" ai fini della disciplina fiscale in esame.

  • art. 2346 c.c.

    È richiamato in contrapposizione alla disciplina della s.r.l. per evidenziare che nelle s.p.a. la partecipazione è rappresentata da azioni, espressamente qualificabili come titoli.

  • art. 2352 c.c.

    È richiamato per mostrare che il pegno sulle azioni riguarda titoli rappresentativi della partecipazione, a differenza del pegno sulla quota di s.r.l.

  • art. 2471-bis c.c.

    Per le s.r.l. il pegno ha ad oggetto direttamente la partecipazione, non un titolo azionario.

  • art. 2806 c.c.

    Le quote di s.r.l., essendo diritti diversi dai crediti, ricadono nella disciplina residuale del pegno su diritti diversi dai crediti.

  • art. 1992 c.c.

    Serve a individuare i tratti tipici dei titoli di credito, richiamati per escludere l’equiparazione delle quote di s.r.l.

  • art. 1996 c.c.

    È richiamato per i titoli rappresentativi di merci, come esempio di "titoli" dotati di una funzione e di caratteristiche non presenti nelle quote sociali.

  • art. 2354 c.c.

    È richiamato per i titoli azionari e per gli strumenti finanziari partecipativi, che rientrano nella nozione di titoli evocata dall’art. 43.

  • art. 2355 c.c.

    È richiamato insieme alle norme sui titoli azionari per rafforzare la nozione funzionale di titoli.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro sugli atti costitutivi di garanzia reale o personale, la base imponibile è normalmente la somma garantita; la diversa base costituita dal valore del bene opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La nozione fiscale di "titoli" va interpretata in senso funzionale e restrittivo, con riferimento a strumenti dotati di autonomia, letteralità, circolazione e immediata quantificabilità economica, assimilabili al denaro o ai titoli di credito.
  • Le quote di partecipazione in s.r.l., non essendo rappresentate da azioni né circolando come titoli di credito, non rientrano nella nozione di "titoli" rilevante per l’art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 131/1986.
  • Quando il giudizio di legittimità non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. dopo la cassazione della sentenza impugnata.
  • Il pegno su una quota di s.r.l. è soggetto alla disciplina del pegno su diritti diversi dai crediti, e tale qualificazione conferma la sua non assimilabilità ai titoli di credito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneTitoli di credito
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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