Sentenza n. 1069/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della nota del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, prot. n. 4646 del 29 novembre 2024, avente ad oggetto “sospensione in autotutela scia edilizia n. 1/2024”; per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza del provvedimento impugnato e della sua attuazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dell’efficacia della SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un’edicola funeraria
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario cimiteriale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di una concessione cimiteriale rilasciata dal Comune per la costruzione di sepolture, aveva presentato una SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire. Il Comune aveva successivamente adottato un provvedimento denominato “sospensione in autotutela SCIA edilizia n. 1/2024”, disponendo sine die la sospensione dell’efficacia del titolo e dei lavori, sul presupposto della necessità di adeguare e sottoporre ad approvazione il Piano Regolatore Cimiteriale e di aggiornare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, degli artt. 19, 21-quater e 21-nonies l. 241/1990, dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, dei doveri di correttezza e buona fede e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e contraddittorietà. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento e dalla sua attuazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che, decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19 l. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione non potesse più adottare legittimamente provvedimenti inibitori dell’esecuzione dei lavori. Ha inoltre rilevato che l’art. 21-quater l. 241/1990 consente la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, mentre, in materia edilizia, l’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 prevede una sospensione cautelare e temporanea dei lavori, con durata massima di quarantacinque giorni. La sospensione a tempo indeterminato disposta dal Comune è stata quindi ritenuta illegittima. Il TAR ha escluso anche che la mera intenzione di approvare in futuro una variante al Piano Regolatore Cimiteriale e di aggiornare il regolamento comunale potesse giustificare la sospensione: la misura di salvaguardia prevista dall’art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001 presuppone la formale adozione di un nuovo strumento urbanistico e il contrasto del progetto con le nuove previsioni pianificatorie in itinere. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e priva di prova sull’effettiva entità delle spese e delle ulteriori voci di danno. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
termine perentorio di trenta giorni per il consolidamento della segnalazione d’inizio attività
Decorso il termine perentorio, l’amministrazione non può adottare ordinari provvedimenti inibitori dell’esecuzione dei lavori oggetto della SCIA.
art. 21-quater l. 241/1990
per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
Il potere generale di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi è soggetto a presupposti rigorosi e, comunque, al limite della temporaneità.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
termine massimo di quarantacinque giorni
In materia edilizia la sospensione dei lavori ha natura cautelare e temporanea e non può protrarsi sine die.
art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001
misura di salvaguardia consistente nella sospensione del rilascio del permesso di costruire
La sospensione degli effetti dei procedimenti autorizzatori semplificati e delle denunce d’inizio attività è consentita, quale misura di salvaguardia, solo dopo la formale adozione di un nuovo strumento urbanistico e in presenza di contrasto del progetto con le nuove previsioni pianificatorie.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla SCIA alternativa al permesso di costruire; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione non può adottare ordinari provvedimenti inibitori dell’esecuzione dei lavori, salvo gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina dell’autotutela richiamata dal giudice.
- Il potere amministrativo di sospendere l’efficacia di un provvedimento è necessariamente temporaneo: la sospensione deve essere giustificata da gravi ragioni e protrarsi soltanto per il tempo strettamente necessario; una sospensione sine die è illegittima.
- In materia edilizia, la sospensione cautelare dei lavori prevista dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 è soggetta al termine massimo di quarantacinque giorni e non può essere utilizzata per impedire indefinitamente l’esercizio di un titolo edilizio consolidato.
- La mera intenzione dell’amministrazione di approvare in futuro una variante urbanistica non consente di sospendere gli effetti di una SCIA: la misura di salvaguardia presuppone la formale adozione del nuovo strumento urbanistico e il contrasto dell’intervento con le sue previsioni in itinere.
- La domanda risarcitoria proposta contro un provvedimento illegittimo deve indicare e provare l’effettiva entità delle spese sostenute e delle altre voci di danno; una richiesta generica e non documentata non può essere accolta.
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