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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-182/26

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2026. — DL contro Minister van Asiel en Migratie. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 3 – Paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Momento dell’esame del rispetto del principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali – Misura di trattenimento – Determinazione del paese di destinazione – Mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-182/26 PPU

Giurisprudenza europea62026CJ0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito i rapporti tra decisione di rimpatrio, trattenimento e controllo del principio di non-refoulement. Ha distinto il sindacato sulla decisione di rimpatrio, che segue il capo procedurale della direttiva 2008/115, dal controllo sulla legittimità del trattenimento, che impone un esame autonomo e ex nunc da parte del giudice. Quando la decisione di rimpatrio indica più paesi di destinazione potenziali per effetto della mancata cooperazione dello straniero, è sufficiente che l’allontanamento sia possibile, nel rispetto del non-refoulement, verso almeno uno di essi.

Rinvio pregiudiziale sulla legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo e sull’esame del principio di non-refoulement quando la decisione di rimpatrio indica più paesi di destinazione potenziali.

La questione giuridica

Se, in sede di controllo della legittimità del trattenimento ai fini dell’allontanamento, il giudice nazionale debba verificare d’ufficio se il principio di non-refoulement sia stato esaminato al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio e della misura di trattenimento; se tale verifica debba riguardare tutti i paesi di destinazione potenziali indicati nella decisione; e quale rilievo abbia la mancata cooperazione dello straniero nella determinazione del paese di destinazione.

Principio di diritto

In un giudizio sulla legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo irregolare, il giudice nazionale non deve controllare se il principio di non-refoulement sia stato già esaminato nella decisione di rimpatrio divenuta definitiva; deve invece effettuare, anche d’ufficio, una verifica autonoma e aggiornata della legittimità del trattenimento alla luce di tale principio, sulla base degli elementi disponibili, e il trattenimento è legittimo se l’allontanamento risulta possibile, nel rispetto del non-refoulement, verso almeno uno dei paesi di destinazione potenziali indicati nella decisione di rimpatrio. La mancata cooperazione dello straniero può giustificare che la decisione di rimpatrio menzioni più paesi, ma non esonera dall’esame del rischio di trattamenti vietati prima dell’esecuzione dell’allontanamento.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 4, 6, 18, 19, paragrafo 2, e 47
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento (UE) 2016/399
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 33, paragrafo 1
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 23 bis
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 107

Rinvio pregiudiziale su trattenimento e non-refoulement in presenza di più paesi di destinazione potenziali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto da un giudice neerlandese in una controversia relativa al trattenimento di un cittadino di paese terzo ai fini del rimpatrio. Il caso solleva il problema di come debba essere controllato il rispetto del principio di non-refoulement quando la decisione di rimpatrio indica più paesi di destinazione potenziali, a causa della mancata cooperazione dell’interessato.

Fatti e procedimento principale

DL aveva presentato domande di protezione internazionale in più Stati membri e, secondo la ricostruzione delle autorità, aveva lasciato il territorio degli Stati membri senza cooperare stabilmente con le autorità competenti. Nei Paesi Bassi, dopo il ritiro della domanda di asilo, il Ministro ha adottato il 3 febbraio 2026 una decisione di rimpatrio e una misura di trattenimento. La decisione di rimpatrio menzionava tre possibili paesi di destinazione: Marocco, Algeria e Libia.

DL ha impugnato soltanto il trattenimento, sostenendo che il Ministro non avesse verificato, né al momento della decisione di rimpatrio né al momento del trattenimento, se il suo allontanamento fosse compatibile con il principio di non-refoulement. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte come debba essere effettuato il controllo giurisdizionale in una simile situazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto:

  • l’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, che definisce il “rimpatrio” e consente il ritorno verso il paese di origine, un paese di transito o un altro paese terzo che accetti l’interessato;
  • l’articolo 5 della direttiva 2008/115, che impone il rispetto del principio di non-refoulement;
  • l’articolo 6 della direttiva 2008/115, che obbliga gli Stati membri ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo irregolare;
  • l’articolo 12 sulla motivazione delle decisioni di rimpatrio;
  • l’articolo 13 sui mezzi di ricorso;
  • l’articolo 15 sul trattenimento ai fini dell’allontanamento, con particolare rilievo ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Sul piano della Carta, sono evocati l’articolo 6 (libertà e sicurezza), l’articolo 19, paragrafo 2, sul divieto di allontanamento verso uno Stato in cui vi sia un rischio serio di trattamenti vietati, e l’articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo.

Ammissibilità del procedimento pregiudiziale d’urgenza

La Corte ha accolto la richiesta di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, poiché la controversia rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il ricorrente era già trattenuto. La decisione sulla legittimità del trattenimento poteva incidere direttamente sulla sua liberazione immediata.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte ha riformulato le questioni del giudice nazionale e ha esaminato in sostanza tre profili:

  • se il giudice che controlla il trattenimento debba verificare anche se il principio di non-refoulement sia stato rispettato al momento della decisione di rimpatrio divenuta definitiva;
  • se tale giudice debba effettuare un controllo autonomo del non-refoulement al momento del trattenimento;
  • se, quando la decisione di rimpatrio menziona più paesi di destinazione potenziali, l’esame debba riguardare tutti quei paesi e quale impatto abbia la mancata cooperazione dello straniero.

Ragionamento della Corte: separazione tra decisione di rimpatrio e trattenimento

La Corte distingue nettamente il regime della decisione di rimpatrio, disciplinato dal capo III della direttiva 2008/115, dal regime del trattenimento, disciplinato dal capo IV. Ne deriva che il giudice investito del solo controllo del trattenimento non è tenuto a verificare la legittimità della decisione di rimpatrio divenuta definitiva, né a sindacare se in quella fase il principio di non-refoulement sia stato preso in considerazione.

Tuttavia, il giudice del trattenimento deve verificare in modo autonomo e aggiornato se il trattenimento sia legittimo alla luce dell’articolo 15 della direttiva 2008/115. Tale verifica comprende il controllo dell’esistenza di una “prospettiva ragionevole di allontanamento”. Se il principio di non-refoulement osta all’allontanamento, manca una prospettiva ragionevole e il trattenimento non può essere mantenuto.

Esame del non-refoulement da parte del giudice del trattenimento

La Corte afferma che l’autorità giudiziaria deve poter prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, compresi quelli non dedotti dall’interessato, nel rispetto del contraddittorio. La verifica del non-refoulement deve essere ex nunc e autonoma rispetto a quella eventualmente compiuta dall’autorità amministrativa.

In sostanza, il giudice deve accertare se, alla luce di tutti gli elementi disponibili sulla persona interessata e sui paesi indicati, esistano seri motivi per ritenere che il rimpatrio esporrebbe l’interessato a un rischio reale di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, letto con l’articolo 4 della Carta.

Menzione di più paesi di destinazione potenziali

La Corte precisa che la direttiva 2008/115 non vieta che una decisione di rimpatrio menzioni più paesi di destinazione potenziali quando, per la mancata cooperazione dello straniero, non sia possibile identificarne uno solo al momento dell’adozione della decisione.

Tale soluzione è ammissibile solo se l’allontanamento sia possibile, nel rispetto del principio di non-refoulement, verso almeno uno dei paesi indicati. La decisione di rimpatrio deve essere motivata e deve indicare le ragioni per cui ciascun paese viene menzionato; la persona interessata conserva il diritto di contestarne la legittimità.

Ruolo della mancata cooperazione dello straniero

La mancata cooperazione dell’interessato rileva sotto due profili:

  • può giustificare l’indicazione di più paesi di destinazione potenziali nella decisione di rimpatrio;
  • può limitare, nella fase del controllo giudiziario del trattenimento, la base fattuale disponibile, sicché il giudice può fondarsi soltanto sugli elementi attendibili già disponibili e, in mancanza di dati più precisi, compiere una valutazione necessariamente generale.

Tuttavia, la mancata cooperazione non esonera mai l’autorità dal rispetto del non-refoulement né consente di mantenere il trattenimento in assenza di una prospettiva ragionevole di allontanamento verso almeno uno dei paesi indicati.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, punto 3, l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, letti con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che:

  • il giudice nazionale che controlla la legittimità del trattenimento non è tenuto a verificare se il principio di non-refoulement sia stato considerato al momento della decisione di rimpatrio, anche se tale decisione è divenuta definitiva;
  • il giudice deve invece verificare, anche d’ufficio, se il trattenimento sia legittimo alla luce del non-refoulement, sulla base dei dati e degli elementi pertinenti di cui dispone;
  • tale principio si considera rispettato se non osta all’allontanamento verso almeno uno dei paesi di destinazione potenziali menzionati nella decisione di rimpatrio.

Principi affermati per la pratica

La decisione conferma che:

  • il controllo del trattenimento è autonomo rispetto al controllo della decisione di rimpatrio;
  • il non-refoulement va verificato in modo attuale prima dell’esecuzione dell’allontanamento;
  • la presenza di più paesi di destinazione potenziali non rende automaticamente illegittima la decisione di rimpatrio;
  • il trattenimento resta possibile solo se l’allontanamento è concretamente praticabile, nel rispetto dei diritti fondamentali, verso almeno uno dei paesi indicati.

Come è indicizzato

Materierimpatrio dei cittadini di paesi terzitrattenimento amministrativoprotezione internazionaleprincipio di non-refoulementtutela giurisdizionale effettiva

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