Sentenza n. 50/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento di diniego dell’autorizzazione al passo carrabile comunicato dal Comune di Nocera Umbra in data 30 luglio 2025 prot.9917 (tardivamente, a dire del ricorrente, in quanto dopo la formazione del silenzio assenso); - nonché per l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune di Nocera Umbra protrattosi dal 23 settembre al 30 luglio 2025 sull’istanza di autorizzazione al passo carrabile; - nonché, ulteriormente, per la condanna del Comune di Nocera Umbra all’ installazione della segnaletica verticale e orizzontale prescritta per il passo carrabile acquisito per silenzio assenso, ovvero già autorizzato in forza dei risalenti titoli edilizi; - ed infine, in subordine, per l’accertamento del diritto quesito all’autorizzazione al passo carrabile già sorto con i titoli edilizi del 1972/1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione al passo carrabile comunicato dal Comune di Nocera Umbra il 30 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale e ha chiesto l'accertamento della formazione del silenzio assenso, dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e del diritto all'autorizzazione già asseritamente derivante dai titoli edilizi degli anni Settanta. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 20 l. 241/1990 per formazione del silenzio assenso, l'inefficacia del provvedimento tardivo, l'illegittimità dell'eventuale autotutela, il difetto di istruttoria, l'illogicità e contraddittorietà del diniego, l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, la violazione dell'affidamento e dei diritti acquisiti e la violazione dell'art. 97 Cost. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese. Il diniego richiamava l'art. 21, comma 4, lettera g), del regolamento regionale Umbria n. 2/2015, ritenendo non conforme alla normativa vigente la richiesta relativa all'accesso carrabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso che si fosse formato il silenzio assenso sull'istanza, poiché l'autorizzazione al passo carrabile incide sulla circolazione e sulla sosta su sedime di uso pubblico e rientra nell'esclusione prevista dall'art. 20, comma 4, l. 241/1990; inoltre, la concessione di un'utilizzazione privata di suolo pubblico presuppone valutazioni discrezionali incompatibili con il silenzio assenso. Ha escluso che il diritto all'autorizzazione fosse automaticamente derivato dai titoli edilizi del 1972 e 1973: tali titoli consentivano ragionevolmente di ritenere regolare sotto il profilo edilizio il cancello, ma la conformità edilizia non assorbe l'autonoma autorizzazione al passo carrabile, che richiede ulteriori valutazioni, soprattutto in materia di sicurezza della circolazione e uso del suolo pubblico. Ha respinto anche le censure sull'autotutela, poiché la nota impugnata costituiva un diniego e non un annullamento d'ufficio, nonché quelle sull'affidamento, in assenza di un titolo autorizzatorio al passo carrabile. Ha invece annullato il diniego perché fondato, nella parte essenziale, sull'asserita non conformità edilizia del varco ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera g), del regolamento regionale n. 2/2015, nonostante il Collegio avesse accertato la regolarità edilizia del cancello sulla base dei titoli preesistenti e degli elementi progettuali disponibili. Le ulteriori ragioni ostative prospettate dal Comune, relative all'arretramento del cancello e ad altre disposizioni del Codice della strada, sono state ritenute motivazioni postume e comunque riferite a poteri non esercitati, non esaminabili ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Il Comune è stato obbligato a riesaminare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, tenendo conto delle statuizioni del TAR. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio assenso non si applica ai procedimenti riguardanti la pubblica incolumità; inoltre, le autorizzazioni implicanti l'utilizzazione privata di suolo pubblico e valutazioni discrezionali sull'an della concessione sono incompatibili con la formazione tacita dell'assenso.
art. 20, comma 4, l. 241/1990
L'esclusione dal silenzio assenso per i procedimenti riguardanti la pubblica incolumità ricomprende, secondo il TAR, l'autorizzazione al passo carrabile, in quanto incidente sulla circolazione e sulla sosta su sedime di uso pubblico.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Non opera l'inefficacia del provvedimento tardivo, poiché non si era formato alcun titolo tacito.
art. 21-octies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non era applicabile, poiché l'atto impugnato non costituiva esercizio di autotutela, ma un diniego originario.
art. 21, comma 4, lettera g), regolamento regionale Umbria n. 2/2015
le recinzioni, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89 comma 2 del T.U., i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni pertinenziali di edifici che interessino superficie superiore a metri quadrati 3.000
Il Comune aveva utilizzato la disposizione per negare la conformità edilizia del varco; il TAR ha ritenuto illegittimo tale presupposto, poiché la regolarità edilizia del cancello risultava dai titoli preesistenti.
art. 25 regolamento regionale Umbria n. 2/2015
Le considerazioni comunali riferite alla disposizione sono state ritenute motivazione postuma, non esaminabile dal giudice come autonoma ragione di diniego.
art. 46 d.P.R. 495/1992
Il riferimento all'arretramento del cancello dal bordo strada è stato considerato una motivazione postuma rispetto al contenuto del diniego impugnato.
art. 22 d.lgs. 285/1992
Le questioni relative alla sua applicazione non sono state esaminate perché non costituivano ragioni effettivamente esercitate nel provvedimento impugnato.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati né sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione mediante l'esame di ragioni ostative formulate solo in giudizio.
Massime di principio
- L'autorizzazione al passo carrabile, incidendo sulla circolazione e sulla sosta su sedime di uso pubblico e comportando valutazioni amministrative anche discrezionali sull'utilizzazione privata dello spazio pubblico, non è normalmente sostituibile dal silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 l. 241/1990.
- La regolarità edilizia di un cancello o di un varco carrabile, anche quando risulti dai titoli edilizi relativi all'edificio e alla recinzione, non comporta automaticamente il rilascio dell'autorizzazione al passo carrabile, che costituisce titolo autonomo e richiede ulteriori valutazioni, in particolare sulla sicurezza della circolazione e sull'uso del suolo pubblico.
- È illegittimo il diniego di autorizzazione al passo carrabile che fondi il rigetto sulla non conformità edilizia del varco quando tale conformità risulti già assentita da precedenti titoli edilizi e sia stata accertata dall'amministrazione o dal giudice.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un diniego mediante nuove ragioni ostative non contenute nel provvedimento impugnato; tali ragioni costituiscono motivazione postuma e non possono essere esaminate dal giudice se riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati.
- Quando il diniego è annullato per erroneità del presupposto posto a suo fondamento, il giudice deve limitarsi a imporre il riesame dell'istanza, senza riconoscere direttamente il diritto al rilascio dell'autorizzazione ove residuino valutazioni amministrative autonome.
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