Cassazione Penale, Ordinanza n. 29879/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo superato il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente, nel caso di motivazione contestuale, dalla lettura del provvedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e la cui condanna è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore avverso la sentenza di secondo grado. Dal testo emerge che il ricorso è stato esaminato solo ai fini della tempestività: la Corte ha rilevato che l'impugnazione è stata proposta il 06/10/2025 contro una sentenza di appello del 19/09/2025 con motivazioni contestualmente depositate, quindi oltre il termine di quindici giorni previsto per il ricorso per cassazione. Non risultano ulteriori motivi di merito trattati nel provvedimento, che si arresta alla declaratoria di tardività.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
è la norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, ma la decisione non affronta il merito del reato.
art. 585, comma 1, lett. a, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere proposto entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione; nel caso di motivazione contestuale il termine decorre dalla pronuncia.
art. 544, comma 1, c.p.p.
richiamato per individuare l'ipotesi di motivazioni contestualmente depositate, da cui decorre il termine breve per impugnare.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è accompagnata da motivazione contestuale, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia del provvedimento, con applicazione del termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p.
- L'impugnazione proposta oltre il termine legale è inammissibile per tardività senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal giudice.
- In sede di legittimità, la verifica preliminare sulla tempestività dell'impugnazione è preclusiva rispetto a qualsiasi scrutinio del merito della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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