Cassazione Penale, Ordinanza n. 24488/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per ricettazione. L'unico motivo dedotto contestava la correttezza della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, sostenendo l'assenza del dolo. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre in sede di legittimità questioni già sollevate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza evidenziare vizi consentiti dal giudizio di cassazione. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, il dolo è integrato dalla consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, valorizzandosi nel caso concreto le modalità del possesso dell'area e della detenzione dei beni.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Per la configurabilità del dolo nel reato di ricettazione è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto.
art. 648 cod. pen.
Norma incriminatrice posta a base del giudizio di responsabilità confermato in appello e non scalfito dal ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e già valutate dalla sentenza impugnata, in assenza di specifici vizi denunciabili in cassazione.
- Nel reato di ricettazione, l'elemento soggettivo è integrato dalla consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto; non è necessario un quid pluris rispetto a tale consapevolezza.
- La valutazione della sussistenza del dolo può essere desunta anche da dati fattuali quali le modalità del possesso dei luoghi e della detenzione dei beni, quando essi siano logicamente valorizzati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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