Cassazione Penale, Ordinanza n. 27949/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di cassazione deducendo un vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato contestato. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la corretta qualificazione del fatto oggetto di patteggiamento. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di patteggiamento che aveva applicato all'imputato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di patteggiamento pronunciata dal tribunale
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, in deroga alla disciplina generale dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, c.p.p.
richiamato per affermare che la regola generale sulle impugnazioni è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
indicato come base procedurale della trattazione del ricorso
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- Il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto è consentito solo se dedotto nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la mera censura motivazionale, quando non si traduca in uno dei vizi tipizzati, non è scrutinabile.
- Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, la Corte deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento, la disciplina speciale prevale sulla regola generale dell'art. 606 c.p.p., che resta operativa solo nei limiti compatibili con l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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