Corte di giustizia, Sentenza C-682/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2025. — E.B. sp. z o.o. contre K.P. sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Accordo attributivo di competenza contenuto in un contratto di subappalto – Cessione di un credito derivante dal contratto – Opponibilità dell’accordo attributivo di competenza da parte del cessionario nei confronti del debitore del credito – Presupposti. — Causa C-682/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, in caso di cessione di un credito nato da un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza, il cessionario può avvalersene contro il debitore ceduto se il diritto nazionale riconosce il trasferimento anche dei diritti accessori al credito. Il debitore originario resta, in linea di principio, vincolato alla clausola e non può opporsi unilateralmente, salvo espressa pattuizione contraria tra le parti originarie. La soluzione è giustificata da prevedibilità, certezza del diritto e rispetto dell'autonomia contrattuale.
Cessione di credito e opponibilità al cessionario della clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto originario ex articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.
La questione giuridica
Se l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 consenta al cessionario di un credito risarcitorio nato dall'inadempimento di un contratto contenente una clausola attributiva di competenza di invocare tale clausola contro il debitore ceduto, senza il suo consenso, quando il diritto nazionale applicabile trasferisce al cessionario non solo il credito ma anche i diritti accessori, compreso quello di far valere la clausola; e se sia rilevante l'opposizione del debitore ceduto o occorra un nuovo accordo di volontà.
Principio di diritto
L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che il cessionario di un credito risarcitorio derivante da un contratto può opporre al debitore ceduto la clausola attributiva di competenza contenuta in quel contratto, alle stesse condizioni in cui avrebbe potuto opporla l'altra parte originaria, anche senza un nuovo consenso del debitore, se il diritto nazionale applicabile alla cessione trasferisce al cessionario anche i diritti accessori al credito, incluso quello di far valere la clausola; ciò vale salvo che le parti originarie abbiano espressamente pattuito l'inopponibilità della clausola in caso di cessione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 25, paragrafi 4 e 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articoli 4 e 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articoli 7, 15, 19, 23 e 24, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
Cessione di credito e clausola attributiva di competenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in una controversia tra due società polacche, incentrata sulla possibilità per il cessionario di un credito di invocare la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto da cui il credito deriva. La Corte interpreta l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis).
Fatti e procedimento principale
E.B. aveva acquistato da E. S.A. un credito risarcitorio derivante dall'asserito inadempimento di un contratto di subappalto concluso tra E. S.A. e K.P. Il contratto di subappalto conteneva una clausola secondo cui le controversie sarebbero state decise dal giudice del luogo in cui è ubicata la sede sociale del contraente. E.B., quale cessionaria del credito, ha convenuto K.P. dinanzi al Tribunalul Specializat Cluj, sostenendo di poter far valere quella clausola; K.P. ha eccepito il difetto di competenza internazionale dei giudici rumeni.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, che disciplina gli accordi attributivi di competenza, nonché i paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo. Sono ricordati anche gli articoli 4 e 5 del regolamento, sul principio del foro del domicilio del convenuto e sulla possibilità di derogarvi solo nei casi previsti. Sono menzionati inoltre gli articoli 7, 15, 19, 23 e 24, rilevanti per il sistema delle competenze speciali e delle deroghe, e il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, richiamato per la continuità interpretativa.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che l'articolo 25 richiede che le parti abbiano effettivamente convenuto la competenza di un giudice di uno Stato membro e che tale disposizione, in quanto derogatoria, debba essere interpretata restrittivamente quanto alle condizioni di validità. In linea di principio, una clausola attributiva di competenza produce effetti solo tra le parti che l'hanno accettata.
Tuttavia, la Corte precisa che un terzo rispetto al contratto può avvalersi della clausola nei confronti di una parte originaria se è subentrato, in base al diritto nazionale applicabile, nell'insieme dei diritti e degli obblighi dell'altra parte originaria. Nel caso della cessione di credito, il debitore ceduto non deve ottenere, per effetto della cessione, più diritti di quelli che aveva prima: resta quindi vincolato dalla clausola se il credito ceduto deriva dal contratto che la contiene.
La Corte sottolinea che la soluzione assicura prevedibilità e certezza del diritto, perché il debitore può ragionevolmente prevedere il giudice competente indipendentemente dalla successiva cessione del credito. Al tempo stesso, le parti originarie possono espressamente escludere l'opponibilità della clausola in caso di cessione, in virtù dell'autonomia negoziale riconosciuta dal regolamento.
Decisione
La Corte afferma che il cessionario di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto contenente una clausola attributiva di competenza può opporre tale clausola al debitore ceduto, alle stesse condizioni in cui l'avrebbe potuta opporre l'altra parte originaria, senza che sia necessario il consenso del debitore. Ciò vale quando il diritto nazionale applicabile alla cessione trasferisce anche i diritti accessori al credito, incluso il diritto di invocare la clausola, salvo espressa pattuizione contraria delle parti originarie.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che la clausola di foro pattuita nel contratto originario può seguire il credito ceduto, salvo diversa pattuizione espressa. In ambito di factoring, cessioni di crediti commerciali e recupero crediti transfrontaliero, il cessionario può quindi fondare la propria azione sul foro contrattuale originario, se il diritto nazionale assegna al credito anche gli accessori processuali connessi.
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