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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-294/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2025. — Repubblica di Bulgaria contro Commissione europea. — Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Decisione di esecuzione (UE) 2021/261 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Bulgaria – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52 – Procedura di verifica di conformità – Articolo 54 – Pagamenti indebiti in seguito a irregolarità o negligenze – Mancato recupero da parte dello Stato membro interessato – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). — Causa C-294/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Repubblica di Bulgaria contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una rettifica finanziaria della Commissione a carico del FEAGA/FEASR. La Corte chiarisce il rapporto tra la procedura di verifica di conformità dell’articolo 52 e il meccanismo di recupero dei pagamenti indebiti dell’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013. Conferma inoltre che la Commissione ha adeguatamente motivato la decisione e ha rispettato la procedura contraddittoria. La Bulgaria viene condannata alle spese.

Impugnazione respinta: la Corte conferma che, in materia PAC, la Commissione può escludere dal finanziamento UE spese per mancato recupero di pagamenti indebiti anche quando il procedimento sia stato avviato inizialmente come verifica di conformità, purché sia rispettata la procedura contraddittoria dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013.

La questione giuridica

Se la Commissione, dopo aver avviato una procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, possa successivamente adottare una rettifica finanziaria fondata sull’articolo 54, paragrafo 5, dello stesso regolamento per mancato recupero di pagamenti indebiti, e se, in tal caso, il dies a quo del termine di 18 mesi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, decorra dalla ricezione della relazione finale OLAF; inoltre, se sia stata rispettata la motivazione e la procedura contraddittoria.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento n. 1306/2013 consente alla Commissione di adottare una decisione di esclusione dal finanziamento dell’Unione per mancato recupero di pagamenti indebiti o per negligenza dello Stato membro, purché sia stata seguita la procedura contraddittoria dell’articolo 52, paragrafo 3; tale procedimento può essere svolto in modo autonomo rispetto alla verifica di conformità di cui all’articolo 52, paragrafo 1. Il termine di 18 mesi dell’articolo 54, paragrafo 1, decorre dal ricevimento della relazione di controllo o documento analogo che indichi un’irregolarità, anche se si tratta di relazioni OLAF, e la Commissione non deve attendere la chiusura formale della verifica di conformità prima di attivare la rettifica ex articolo 54, paragrafo 5. Ne consegue la legittimità dell’esclusione delle spese contestate e la reiezione dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 317 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223

Rettifica finanziaria a carico della Repubblica di Bulgaria per mancato recupero di pagamenti indebiti

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica di Bulgaria avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-235/21, con la quale era stato respinto il ricorso contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/261. La Commissione aveva escluso dal finanziamento dell’Unione, a titolo FEAGA/FEASR, la somma di EUR 7.656.848,97, ritenendo che talune spese legate a programmi di promozione non fossero conformi al diritto dell’Unione e che lo Stato membro non avesse avviato tempestivamente il recupero dei pagamenti indebiti.

Contesto normativo

La Corte richiama, in particolare, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Sono centrali gli articoli 52 e 54 del regolamento n. 1306/2013, oltre all’articolo 53, che abilita la Commissione ad adottare regole di esecuzione, e al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, in particolare l’articolo 34 sulla procedura di verifica di conformità e l’articolo 40 sulla conciliazione.

Fatti rilevanti e svolgimento del procedimento amministrativo

La procedura prende avvio da una comunicazione della Commissione del 4 gennaio 2017, fondata su informazioni OLAF relative all’indagine INT/2016/101/BG, dalla quale emergevano attività fraudolente con indebiti versamenti di fondi UE. Segue una fase di interlocuzione con la Repubblica di Bulgaria, inclusa una riunione bilaterale e successivi scambi di lettere. La Commissione trasmette poi le relazioni finali OLAF relative a due indagini e, nella comunicazione del 19 novembre 2019, ritiene che il finanziamento di nove programmi di promozione non fosse conforme alle norme applicabili, anche perché la Bulgaria non aveva avviato procedure di recupero né iscritto gli importi nel registro dei debitori.

Questioni giuridiche sollevate in impugnazione

La Repubblica di Bulgaria deduceva due motivi principali:

  • un errore di diritto nell’interpretazione del rapporto tra articolo 52 e articolo 54 del regolamento n. 1306/2013, nonché dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, con conseguente violazione dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione, della buona amministrazione e della leale cooperazione;
  • un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 5, lettere a) e c), in combinato disposto con il paragrafo 1, in particolare sul dies a quo del termine di 18 mesi per chiedere il recupero dei pagamenti indebiti.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte respinge l’idea che la Commissione dovesse chiudere la procedura avviata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima di poter agire ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 5. Sottolinea che l’articolo 54, paragrafo 5, subordinando la decisione di esclusione solo al rispetto della procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, consente una procedura autonoma rispetto alla verifica di conformità. In questa prospettiva, il secondo invito a una riunione bilaterale poteva validamente adattare la comunicazione iniziale delle risultanze, poiché conteneva il riferimento all’articolo 34 del regolamento n. 908/2014, un’identificazione precisa delle irregolarità e l’indicazione dei provvedimenti correttivi da considerare.

La Corte osserva inoltre che l’interpretazione propugnata dalla Bulgaria, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine di 18 mesi previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, prima di avviare la procedura contraddittoria, non è supportata dal testo delle disposizioni e sarebbe incompatibile con l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tale lettura ridurrebbe la possibilità di recupero effettivo delle somme indebitamente versate.

Quanto alla motivazione, la Corte ritiene sufficiente che lo Stato membro sia stato strettamente associato alla procedura e abbia conosciuto le ragioni della rettifica. Poiché la Bulgaria era stata coinvolta ripetutamente nel procedimento e aveva discusso più volte il recupero dei crediti in relazione all’articolo 54, non poteva sostenere di non comprendere la motivazione della decisione.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

La Corte conferma che il termine di 18 mesi dell’articolo 54, paragrafo 1, decorre dal ricevimento, da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero, di una relazione di controllo o documento analogo che indichi l’irregolarità. Le relazioni finali dell’OLAF rientrano in tale logica, in quanto costituiscono il documento che fa sorgere l’obbligo di recupero. Non occorre, quindi, attendere la conclusione formale della procedura di verifica di conformità per poter far decorrere il termine o per adottare una decisione di esclusione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 5.

Esito finale e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Principio affermato

In materia PAC, l’esclusione dal finanziamento UE può essere disposta, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento n. 1306/2013, per mancato recupero di pagamenti indebiti o per negligenza dello Stato membro, senza che sia necessario attendere la conclusione della verifica di conformità avviata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1; è sufficiente che sia stata rispettata la procedura contraddittoria di cui all’articolo 52, paragrafo 3. Il termine di 18 mesi per chiedere la restituzione al beneficiario decorre dal ricevimento della relazione di controllo o documento analogo che segnala l’irregolarità.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefondo europeo agricolo di garanziarettifiche finanziarierecupero di pagamenti indebiticontrolli e lotta antifrode

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