Corte di giustizia, Sentenza C-87/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2025. — AS „Gaso” e AS „Conexus Baltic Grid” contro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 8 – Nozione di “incentivi appropriati” – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Articolo 13, paragrafo 1 – Nozione di “appropriato rendimento degli investimenti” – Sistemi di trasporto e di distribuzione – Impianto di stoccaggio – Criteri di cui tener conto per la determinazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione fissate dall’autorità nazionale di regolazione – Tasso di rendimento del capitale – Obbligo di interpretazione conforme – Obbligo di motivazione. — Causa C-87/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito di applicazione delle regole UE sulle tariffe del gas naturale, escludendo in via generale gli impianti di stoccaggio dai principi tariffari della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009. Ha inoltre affermato che gli «incentivi appropriati» per i gestori delle reti devono essere reali, motivati e conformi agli obiettivi della direttiva, non riducibili alla sola copertura dei costi e a una redditività minima. Infine, ha riconosciuto ampio margine tecnico alle autorità di regolazione nella scelta delle metodologie di calcolo del rendimento del capitale, pur imponendo di considerare le prestazioni individuali dei gestori e garantire l’indipendenza dell’autorità da interventi esterni non richiesti dal quadro UE.
Determinazione delle tariffe del gas naturale: ambito di applicazione dei principi tariffari UE, nozione di incentivi appropriati e margine di discrezionalità dell’autorità nazionale di regolazione
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se i principi tariffari della direttiva 2009/73/CE e del regolamento n. 715/2009 si applichino anche agli impianti di stoccaggio di gas naturale; 2) se la nozione di «incentivi appropriati» dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva richieda una disciplina nazionale espressa e motivata che vada oltre la mera copertura dei costi economicamente giustificati e la redditività minima; 3) se, nel fissare il tasso di rendimento del capitale e l’«appropriato rendimento degli investimenti», l’autorità di regolazione debba necessariamente usare il WACC o altre specifiche metodologie finanziarie, tenere conto di inflazione, imposta sulle società, prestazioni individuali del gestore e, in caso di contestazione, avvalersi di un terzo indipendente.
Principio di diritto
L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 impone alle autorità nazionali di regolazione di garantire, nella fissazione o approvazione delle tariffe per trasporto e distribuzione del gas, incentivi effettivamente idonei a migliorare efficienza, integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento e ricerca, con obbligo di motivazione piena; tale disposizione ha effetto diretto se non è correttamente recepita. Tuttavia, essa e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 non impongono un metodo tariffario specifico né l’uso obbligatorio del WACC, né il confronto con imprese non regolamentate, né l’indicizzazione necessaria a inflazione o imposta, ma richiedono che l’autorità tenga conto delle prestazioni individuali passate dei gestori. I principi tariffari previsti da tali disposizioni non si applicano, in linea di principio, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, salvo estensione nazionale giustificata da ragioni oggettive; inoltre, la valutazione dei parametri tariffari non può essere subordinata, in caso di contestazione, a un terzo la cui relazione sia stata richiesta solo da uno dei gestori interessati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/73/CE
- Articolo 39, paragrafo 4, direttiva 2009/73/CE
- Articolo 40, lettera f), direttiva 2009/73/CE
- Articolo 41, paragrafi 1, 6, 8 e 16, direttiva 2009/73/CE
- Regolamento (CE) n. 715/2009
- Articolo 1, regolamento (CE) n. 715/2009
- Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 715/2009
- Regolamento (UE) 2017/460
- Articolo 30, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/460
- Articolo 33, paragrafi 3 e 4, direttiva 2009/73/CE
- Articolo 288 TFUE
Determinazione del tasso di rendimento del capitale nel settore gas: principi tariffari, incentivi appropriati e stoccaggio
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) nel contesto di ricorsi di annullamento proposti da AS «Gaso» e AS «Conexus Baltic Grid» contro una decisione dell’autorità lettone di regolazione sul tasso di rendimento del capitale applicabile alla tariffazione dei servizi di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale. La Corte interpreta la direttiva 2009/73/CE e il regolamento (CE) n. 715/2009 in materia di accesso alle reti e di determinazione delle tariffe.
Fatti e procedimento principale
L’autorità lettone di regolazione ha adottato una decisione che fissava un tasso medio ponderato di rendimento del capitale in termini reali, differenziato in funzione della dimensione dell’operatore. Secondo le società ricorrenti, tale tasso sarebbe stato fissato in violazione del diritto UE, in particolare perché troppo basso, non adeguatamente motivato e non idoneo a garantire gli incentivi richiesti dalla disciplina europea.
Il giudice del rinvio ha evidenziato dubbi sia sull’interpretazione della nozione di «appropriato rendimento degli investimenti» e di «incentivi appropriati», sia sulla corretta trasposizione nel diritto lettone degli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73. Ha inoltre chiesto se le regole tariffarie dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 si applichino anche agli impianti di stoccaggio.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2009/73/CE, in specie gli articoli 39, 40 e 41;
- il regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare gli articoli 1 e 13;
- il regolamento (UE) 2017/460, richiamato per le informazioni da pubblicare sulle strutture tariffarie;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
I considerando 23, 24, 25, 30 e 32 della direttiva, nonché i considerando 7 e 8 del regolamento n. 715/2009, sono utilizzati dalla Corte per ricostruire la finalità del sistema: tariffe trasparenti, non discriminatorie, basate sui costi e idonee a garantire investimenti efficienti e sicurezza dell’approvvigionamento.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’autorità lettone di regolazione. Ribadisce che le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto UE godono di una presunzione di rilevanza e che il diniego di risposta è possibile solo se l’interpretazione richiesta è manifestamente priva di relazione con la controversia principale o se mancano gli elementi necessari per decidere.
Nel caso concreto, la domanda di rinvio esponeva sufficientemente il contesto di fatto e di diritto, il nesso con le disposizioni UE invocate e la rilevanza delle questioni per il giudizio nazionale.
Ambito di applicazione delle regole tariffarie: trasporto/distribuzione e stoccaggio
La Corte distingue nettamente tra:
- i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- gli impianti di stoccaggio e i loro gestori.
Osserva che l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 riguarda espressamente i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, mentre l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 disciplina le tariffe dei gestori dei sistemi di trasporto. Di conseguenza, i principi tariffari contenuti in tali disposizioni non si applicano, in linea di principio, agli impianti di stoccaggio di gas naturale.
Tuttavia, la Corte precisa che nulla vieta alle autorità nazionali di regolazione di estendere, per ragioni oggettivamente giustificate, tali principi anche all’accesso agli impianti di stoccaggio. La scelta dipende quindi dal diritto nazionale e dalle circostanze tecniche ed economiche del mercato interessato.
«Incentivi appropriati» e obbligo di motivazione
Con riferimento agli articoli 41, paragrafi 8 e 16, della direttiva 2009/73, la Corte afferma che gli Stati membri devono garantire che, nella fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie tariffarie, ai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione siano offerti incentivi appropriati, a breve e lungo termine, per migliorare efficienza, integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento e ricerca.
La Corte ritiene che una normativa nazionale non sia conforme se si limita a prevedere che le tariffe coprano i costi economicamente giustificati e assicurino una redditività minima, senza imporre all’autorità di spiegare come tale meccanismo garantisca concretamente incentivi appropriati. L’obbligo di motivazione piena serve a consentire un controllo giurisdizionale effettivo.
La Corte osserva però che il giudice nazionale deve, se possibile, interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva. Se ciò non è possibile, l’articolo 41, paragrafo 8, è sufficientemente preciso e incondizionato da produrre effetto diretto, consentendo la disapplicazione della norma nazionale incompatibile.
Metodologia di calcolo del rendimento del capitale e margine di discrezionalità
Sul metodo da seguire per garantire un «appropriato rendimento degli investimenti» e gli «incentivi appropriati», la Corte riconosce all’autorità di regolazione un ampio margine di discrezionalità. La direttiva e il regolamento non impongono:
- l’uso esclusivo del WACC;
- il confronto con società non regolamentate;
- l’adozione obbligatoria di correttivi per inflazione o imposta sulle società.
Il regolamento 2017/460, pur richiedendo la pubblicazione di informazioni sul costo del capitale e sulla metodologia di calcolo, non detta il contenuto sostanziale di tali nozioni né vincola a un metodo specifico.
La Corte afferma invece che, quando si determinano gli incentivi appropriati, l’autorità deve tenere conto delle prestazioni individuali passate dei gestori interessati. Ciò è coerente con la finalità di miglioramento dell’efficienza e non è, di per sé, incompatibile con il principio di non discriminazione, se fondato su elementi oggettivi.
Indipendenza dell’autorità di regolazione e terzo esperto
La Corte esclude che la valutazione dei parametri tariffari debba essere subordinata all’intervento di un terzo, ad esempio un gruppo di esperti incaricato su richiesta di uno dei gestori. Una simile subordinazione sarebbe incompatibile con l’indipendenza funzionale dell’autorità nazionale di regolazione garantita dall’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73.
Resta ferma, in astratto, la possibilità che i gestori producano relazioni tecniche a sostegno delle proprie posizioni o che l’autorità o il giudice nominino esperti indipendenti, se il diritto nazionale lo consente. Non è però ammissibile trasformare la valutazione amministrativa in un passaggio obbligato dominato da un parere richiesto da una sola parte.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- i principi tariffari degli articoli 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 non si applicano, in via generale, allo stoccaggio di gas naturale, salvo estensione giustificata;
- la nozione di «incentivi appropriati» non può essere ridotta alla sola copertura dei costi economicamente giustificati e a una redditività minima;
- non esiste un obbligo di adottare il WACC o altre metodologie specifiche, ma l’autorità deve considerare le prestazioni individuali passate dei gestori;
- l’autorità di regolazione deve agire in modo indipendente e non può subordinare la propria valutazione all’intervento di un terzo richiesto da una delle parti.
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