Corte di giustizia, Sentenza C-2/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2025. — Teva Pharmaceutical Industries Ltd e Cephalon Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intese – Mercato del modafinil – Accordo di transazione stragiudiziale tra due società farmaceutiche in materia di brevetti al fine di ritardare l’immissione sul mercato di una versione generica del modafinil – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Criteri di valutazione – Restrizione per oggetto. — Causa C-2/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l'impugnazione di Teva e Cephalon contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sul patto transattivo relativo al modafinil. Viene ribadito che un settlement brevettuale con clausole di non concorrenza/non contestazione e trasferimenti di valore può costituire una restrizione per oggetto se il pagamento serve, in sostanza, a indurre il generico a ritardare l'ingresso. La Corte esclude anche che la motivazione del Tribunale sia viziata quanto ai presunti effetti proconcorrenziali e conferma le ammende.
Impugnazione in materia di concorrenza: qualificazione, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, di un accordo di transazione brevettuale tra un originator e un generico come restrizione per oggetto nel mercato del modafinil.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia applicato correttamente i criteri derivanti dalla sentenza Generics (UK) per qualificare come restrizione della concorrenza per oggetto un accordo di transazione stragiudiziale in materia di brevetti contenente clausole di non concorrenza e non contestazione, accompagnate da trasferimenti di valore; se abbia correttamente escluso la rilevanza di presunti effetti favorevoli alla concorrenza derivanti dall'accordo o da una precedente decisione in materia di concentrazioni; e, in via subordinata, se vi siano errori nell'analisi degli effetti restrittivi dell'accordo ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
Principio di diritto
La Corte conferma che un accordo di transazione stragiudiziale tra un titolare di brevetto e un generico può costituire una restrizione della concorrenza per oggetto quando, considerato nel suo insieme, i trasferimenti di valore dal primo al secondo non sono integralmente giustificati da costi del contenzioso o da reali prestazioni di beni/servizi e risultano tali da indurre il generico a rinunciare all'ingresso sul mercato e a non competere sulla base dei meriti. La valutazione può includere un esame degli elementi dell'accordo alla luce del contesto economico e giuridico, senza trasformarsi in una vera analisi controfattuale degli effetti; inoltre, la presenza di possibili effetti favorevoli alla concorrenza non dedotti in modo puntuale e decisivo non impedisce la qualificazione per oggetto. Non essendo stato riscontrato alcun errore di diritto nella constatazione della restrizione per oggetto, la Corte non esamina il secondo motivo sugli effetti restrittivi e respinge l'impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell'accordo SEE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamento (CE) n. 139/2004
Impugnazione su accordo di transazione brevettuale nel mercato del modafinil
La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide su un'impugnazione proposta da Teva Pharmaceutical Industries Ltd e Cephalon Inc. contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel caso AT.39686 – Cephalon. La controversia riguarda un accordo di transazione stragiudiziale in materia brevettuale relativo al modafinil e la sua qualificazione come restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
Fatti essenziali e accordo contestato
Cephalon, titolare di brevetti e altri diritti di protezione sul modafinil, e Teva, produttore di generici, erano coinvolte in contenziosi brevettuali negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nel dicembre 2005 conclusero un accordo di transazione che prevedeva, tra l'altro:
- clausole di non concorrenza e di non contestazione a carico di Teva;
- una serie di operazioni commerciali accessorie, tra cui licenze reciproche, fornitura di API, pagamenti per spese di contenzioso evitate e distribuzione nel Regno Unito;
- una licenza non esclusiva a favore di Teva per il lancio del generico dal 2012 o prima in caso di ingresso di terzi. La Commissione, con decisione del 26 novembre 2020, ha ritenuto che l'accordo costituisse una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e ha inflitto ammende a entrambe le società.
Sentenza del Tribunale e contenuto dell'impugnazione
Il Tribunale aveva respinto il ricorso delle società, ritenendo corretta la qualificazione dell'accordo come restrizione per oggetto e, in subordine, come restrizione per effetto. In impugnazione, Teva e Cephalon hanno sostenuto, in sintesi, che il Tribunale avrebbe applicato in modo errato i criteri della sentenza Generics (UK), trasformando il ragionamento in un'analisi controfattuale impropria e imponendo un criterio impossibile da soddisfare; inoltre, avrebbero dovuto essere valorizzati gli asseriti effetti favorevoli alla concorrenza emersi anche in una precedente decisione sulla concentrazione Teva/Cephalon.
Quadro normativo e giurisprudenziale rilevante
La Corte richiama l'articolo 101 TFUE, la distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto e la propria giurisprudenza recente in materia di accordi di composizione amichevole brevettuali, in particolare:
- sentenza Generics (UK) del 30 gennaio 2020;
- sentenza Lundbeck del 25 marzo 2021;
- sentenza Servier del 27 giugno 2024;
- sentenza Budapest Bank del 2 aprile 2020;
- sentenza KRKA del 27 giugno 2024. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 139/2004, ma solo quale contesto della precedente decisione sulla concentrazione.
Ragionamento della Corte sulla restrizione per oggetto
La Corte conferma che un accordo di transazione brevettuale non è automaticamente illecito per il solo fatto che preveda trasferimenti di valore dal titolare del brevetto al produttore di generici. Occorre verificare, in una prima fase, se tali trasferimenti siano integralmente giustificati da costi o inconvenienti del contenzioso oppure da una reale fornitura di beni o servizi; solo il residuo non giustificato può essere indizio di un incentivo a rinunciare alla concorrenza sulla base dei meriti.
La Corte approva l'impostazione del Tribunale secondo cui la valutazione deve essere globale: non si esamina ogni operazione commerciale isolatamente, ma l'accordo nel suo insieme, tenendo conto degli stretti legami tra le varie clausole. In tale quadro, il Tribunale poteva verificare se le operazioni incluse nell'accordo avrebbero potuto essere concluse, a condizioni altrettanto favorevoli, anche senza le clausole restrittive, senza per questo compiere una vera analisi controfattuale degli effetti anticoncorrenziali.
Secondo la Corte, questa verifica serve a stabilire se i trasferimenti di valore abbiano come unica spiegazione plausibile l'interesse comune a non competere sulla base dei meriti. Se il saldo netto positivo non è giustificato e funge da incentivo a ritardare l'ingresso nel mercato, l'accordo può essere qualificato come restrizione per oggetto.
Presunti effetti favorevoli alla concorrenza e decisione sulla concentrazione
La Corte respinge anche le censure sulla motivazione relativa agli asseriti effetti proconcorrenziali. Rileva che le ricorrenti non avevano sviluppato in modo adeguato, nell'atto di impugnazione, un vero motivo sulla contraddittorietà della motivazione del Tribunale; tale censura è quindi in parte irricevibile. In ogni caso, la sola eventuale insufficienza della motivazione su un punto specifico non basta a determinare l'annullamento, poiché il Tribunale aveva comunque fondato il rigetto su ulteriori argomenti autonomi.
Quanto alla decisione sulla concentrazione Teva/Cephalon, la Corte conferma che il contesto è del tutto diverso: quella decisione riguardava il controllo di una concentrazione e non la valutazione di un accordo restrittivo ex articolo 101 TFUE. Perciò, le conclusioni della Commissione nella concentrazione non potevano essere trasposte automaticamente nel giudizio sulla legittimità dell'accordo di transazione.
Esito sul secondo motivo e dispositivo
Poiché il primo motivo di impugnazione è respinto, la Corte dichiara non necessario esaminare il secondo motivo, relativo alla presunta errata valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell'accordo. L'impugnazione è quindi integralmente respinta e Teva/Cephalon sono condannate alle spese.
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