Corte di giustizia, Sentenza C-744/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 ottobre 2025. — Т.P.T. contro «Financial Bulgaria» EOOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni soggette all’IVA – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 9, paragrafo 1 – Soggetto passivo – Assistenza in giudizio fornita gratuitamente da un avvocato a una parte in un procedimento giudiziario – Pagamento degli onorari di tale avvocato a carico della parte avversa soccombente. — Causa C-744/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale bulgaro, ha chiarito il trattamento IVA dell'assistenza legale resa gratuitamente (pro bono) quando la legge nazionale consente al difensore vittorioso di ottenere gli onorari dalla controparte soccombente. Ha affermato che, in presenza di un nesso diretto tra prestazione e compenso determinato dalla normativa interna, la prestazione è "a titolo oneroso" ai sensi della direttiva IVA, anche se il pagamento proviene da un terzo. Le norme sulla prestazione gratuita assimilata a onerosa, sulla partecipazione tramite terzi e sulla base imponibile non trovano applicazione nel caso di specie.
IVA e patrocinio gratuito: la rappresentanza in giudizio resa pro bono dall'avvocato è comunque una prestazione di servizi a titolo oneroso quando la legge nazionale prevede, in caso di vittoria, il pagamento degli onorari dalla parte soccombente.
La questione giuridica
Se la rappresentanza in giudizio fornita gratuitamente da un avvocato debba essere qualificata, ai fini dell'IVA, come prestazione di servizi a titolo oneroso o come prestazione gratuita assimilata a onerosa, quando la normativa nazionale stabilisce che, in caso di condanna alle spese della parte soccombente, quest'ultima deve versare direttamente all'avvocato gli onorari determinati dalla legge; e se, in tale contesto, l'avvocato debba essere considerato soggetto passivo ai sensi della direttiva IVA.
Principio di diritto
La rappresentanza in giudizio fornita gratuitamente da un avvocato costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE quando esiste un nesso diretto tra la prestazione e gli onorari dovuti all'avvocato in forza del contratto e della normativa nazionale, anche se tali onorari sono posti a carico della parte soccombente e pagati da un terzo; non rileva che il cliente non paghi direttamente né l'alea sul successo della lite. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 28 e dell'articolo 75 non si applicano a una simile fattispecie.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 75, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
- Zakon za advokaturata, articolo 38
IVA e patrocinio gratuito con onorari a carico della parte soccombente
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in materia di IVA e prestazioni legali fornite gratuitamente. La Corte era chiamata a stabilire se la rappresentanza in giudizio prestata pro bono da un avvocato debba essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso quando, in caso di vittoria del cliente, la normativa nazionale impone alla parte soccombente di pagare gli onorari all'avvocato.
Fatti e procedimento principale
T.P.T. aveva convenuto in giudizio Financial Bulgaria EOOD per ottenere la nullità di un contratto di fideiussione relativo a un credito al consumo. Era assistito da un avvocato nell'ambito di uno studio legale individuale, sulla base di un accordo di patrocinio gratuito ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, punto 2, dello ZA bulgaro. Dopo la vittoria di T.P.T., il giudice nazionale ha condannato Financial Bulgaria a pagare all'avvocato BGN 400 a titolo di onorari, senza includere l'IVA. L'avvocato ha quindi chiesto la modifica della decisione per ottenere anche l'IVA corrispondente (BGN 80).
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
- l'articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo;
- l'articolo 24, paragrafo 1, che definisce la prestazione di servizi;
- l'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), relativo alle prestazioni gratuite assimilate a prestazioni onerose;
- l'articolo 28, sulla partecipazione del soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi;
- l'articolo 75, sulla base imponibile delle prestazioni gratuite assimilate. Sul piano nazionale, è decisivo l'articolo 38 dello ZA, che consente il patrocinio gratuito e, in caso di condanna alle spese della controparte, attribuisce all'avvocato il diritto agli onorari fissati dal giudice secondo i minimi previsti dalla normativa.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- il patrocinio gratuito prestato da un avvocato sia una prestazione di servizi ai fini IVA;
- tale prestazione debba essere qualificata come "a titolo gratuito" o "a titolo oneroso";
- l'avvocato debba essere considerato soggetto passivo ai sensi della direttiva IVA anche quando il compenso gli è corrisposto dalla parte soccombente e non dal cliente beneficiario dell'assistenza.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che una prestazione è imponibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), solo se esiste un nesso diretto tra il servizio e un corrispettivo effettivamente percepito. Tale nesso sussiste quando tra prestatore e destinatario esiste un rapporto giuridico con scambio di prestazioni reciproche e il compenso costituisce il controvalore effettivo del servizio.
Nel caso concreto, l'avvocato è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, poiché esercita un'attività economica in modo indipendente; il fatto che il compenso sia previsto a carico della controparte vittoriosa non incide su tale qualifica. Inoltre, la rappresentanza processuale di un cliente integra una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.
Il punto decisivo è che esiste un nesso diretto tra la prestazione e gli onorari: da un lato, il patrocinio è prestato gratuitamente in forza del contratto con il cliente; dall'altro, la legge nazionale prevede che, se la parte assistita vince la causa, la controparte sia condannata a versare all'avvocato onorari determinati secondo criteri legali. Per la Corte è irrilevante che il pagamento provenga da un terzo e non dal destinatario del servizio, poiché il corrispettivo può essere versato anche da soggetti diversi dal cliente.
La Corte respinge poi il rilievo sull'alea del successo processuale: l'incertezza legata all'esito del giudizio non elimina il nesso diretto, perché, diversamente dai casi Tolsma e Baštová richiamati, qui esiste comunque un rapporto giuridico e un meccanismo normativo che collega la prestazione al compenso. La Corte osserva infine che l'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 28 e l'articolo 75 della direttiva IVA non sono applicabili alla fattispecie.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso la rappresentanza in giudizio fornita gratuitamente da un avvocato quando la normativa dello Stato membro prevede che, in caso di condanna alle spese, la controparte debba pagare all'avvocato gli onorari stabiliti dalla legge.
Principio affermato
Ai fini IVA, il patrocinio gratuito non è necessariamente fuori campo o assimilato a prestazione gratuita: quando l'ordinamento nazionale collega in modo diretto la prestazione dell'avvocato al diritto agli onorari posti a carico della parte soccombente, la prestazione è imponibile come operazione a titolo oneroso, anche se il cliente non corrisponde alcun compenso e il pagamento avviene da parte di un terzo.
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