Corte di giustizia, Sentenza C-760/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 ottobre 2025. — «EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD contro OZ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Plovdiv. — Rinvio pregiudiziale – Energia – Promozione dell’efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 9, paragrafo 3 – Conteggio trasparente e preciso del consumo di energia termica delle parti comuni – Non considerazione della quantità effettiva di calore fornita per ciascun alloggio – Algoritmo per la ripartizione dei costi relativi al consumo di energia termica negli immobili in regime di condominio. — Causa C-760/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un sistema bulgaro di ripartizione dei costi del teleriscaldamento nei condomini, contestato da un proprietario per il carattere non realistico della formula di calcolo. Ha dichiarato irricevibili i profili relativi agli articoli 101, 107 e 169 TFUE per difetto di collegamento con la controversia principale. Nel merito, ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri, ma ha richiesto che le regole di ripartizione e la formula di calcolo garantiscano trasparenza e precisione del conteggio individuale.
Rinvio pregiudiziale in materia di teleriscaldamento: compatibilità con la direttiva 2012/27/UE di criteri nazionali di ripartizione dei costi del calore in condominio, anche basati su formule matematiche e sul volume riscaldato degli appartamenti.
La questione giuridica
Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE osti a una normativa nazionale che impone al proprietario di un appartamento in condominio il pagamento dei costi per il calore emesso dall’impianto interno dell’edificio e per il suo consumo individuale di calore e acqua calda, anche quando le parti comuni non sono dotate di radiatori e la ripartizione avviene secondo una formula amministrativa che non terrebbe conto di vari parametri effettivi; inoltre, se fossero rilevanti gli articoli 101, 107 e 169 TFUE.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE non osta a una normativa nazionale che imponga al proprietario di un appartamento in condominio il pagamento, in quota proporzionale al volume riscaldato, dei costi relativi al calore emesso dall’impianto interno dell’edificio, anche se le parti comuni non hanno radiatori; tuttavia, quando i costi del consumo individuale di calore e acqua calda sono calcolati mediante una formula amministrativa, tale formula deve basarsi su parametri trasparenti e precisi, idonei a garantire un conteggio del consumo individuale trasparente e accurato. Le questioni fondate sugli articoli 101 e 107 TFUE e, per irrilevanza nel caso, sull’articolo 169 TFUE sono state dichiarate irricevibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 9, paragrafo 3, direttiva 2012/27/UE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2012/27/UE
- Allegato VII, punto 1.1, direttiva 2012/27/UE
- Articolo 13, direttiva 2006/32/CE
- Articolo 27, paragrafo 1, direttiva 2012/27/UE
- Articolo 28, paragrafo 1, direttiva 2012/27/UE
- Articoli 101 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 169 TFUE
Ripartizione dei costi del teleriscaldamento in condominio e trasparenza del conteggio
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Plovdiv in una controversia tra una società di teleriscaldamento e il proprietario di un appartamento in un immobile condominiale in Bulgaria. Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se il sistema interno di ripartizione dei costi del calore fosse compatibile con la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Fatti e procedimento principale
EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD, titolare della licenza per la fornitura di energia termica, chiedeva a OZ il pagamento di fatture relative al periodo 1° maggio 2018 - 31 ottobre 2020, oltre agli interessi di mora. OZ contestava il debito, sostenendo tra l’altro che il metodo di calcolo nazionale non rifletteva il consumo effettivo e che la formula matematica utilizzata dall’amministrazione era poco chiara e fondata su parametri teorici.
La perizia disposta nel procedimento principale aveva confermato che i contatori erano conformi alla normativa bulgara, ma aveva anche evidenziato irregolarità dell’impianto di riscaldamento e possibili errori nei dati impiegati dal fornitore. Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità della formula di ripartizione con l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sintesi:
- se fosse compatibile con il diritto dell’Unione addebitare costi per il calore irradiato dall’impianto interno anche quando le parti comuni non sono dotate di radiatori;
- se fosse compatibile una formula nazionale che calcola il consumo in base a dati e fattori non chiaramente definiti e non ancorati alle condizioni reali di funzionamento;
- se fosse compatibile un metodo di calcolo dell’acqua calda che non considerava alcuni elementi tecnici del consumo effettivo;
- se fosse compatibile una ripartizione dei costi basata sul volume riscaldabile dell’appartamento e non sul calore effettivamente rilasciato;
- se rilevassero, in aggiunta, gli articoli 101, 107 e 169 TFUE.
Ricevibilità delle questioni relative al TFUE
La Corte ha dichiarato irricevibili le questioni fondate sugli articoli 101 e 107 TFUE, nonché quelle fondate sull’articolo 169 TFUE, nella parte in cui erano richiamate dalla prima alla quarta questione. Il rinvio non conteneva infatti elementi sufficienti per stabilire un collegamento concreto tra la controversia principale e tali disposizioni del Trattato, né per consentire una risposta utile ai fini della decisione nazionale.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva 2012/27/UE, in particolare l’articolo 1 sull’obiettivo di efficienza energetica;
- l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, sulla contabilizzazione individuale e sulle regole di ripartizione dei costi nei condomini alimentati da teleriscaldamento;
- l’articolo 10, paragrafo 1, e l’allegato VII, punto 1.1, sulla fatturazione basata sul consumo reale;
- l’articolo 27, paragrafo 1, che abroga la direttiva 2006/32/CE, la cui applicazione era stata invocata dal giudice del rinvio solo in via residuale;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ha osservato che la direttiva 2012/27/UE persegue l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica lungo tutta la catena energetica e riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel definire le modalità di attuazione. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 3, consente agli Stati membri di introdurre regole trasparenti di ripartizione dei costi del calore e dell’acqua calda nei condomini alimentati da teleriscaldamento, purché il conteggio del consumo individuale sia trasparente e preciso.
Richiamando la propria giurisprudenza del 5 dicembre 2019, nelle cause C‑708/17 e C‑725/17, la Corte ha ribadito che, nei condomini collegati a una rete di calore, è difficile individualizzare integralmente il riscaldamento, poiché il calore circola tra unità abitative e parti comuni. Da ciò deriva che i proprietari non possono essere automaticamente esentati dai costi connessi al calore emesso dall’impianto interno solo perché le parti comuni non dispongono di radiatori.
Quanto alla ripartizione in proporzione al volume riscaldato dell’appartamento, la Corte ha ritenuto che un simile criterio possa rientrare negli "orientamenti" consentiti dall’articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva, e dunque non è di per sé contrario al diritto dell’Unione.
Diverso è il discorso sulla formula matematica utilizzata per calcolare i costi: la Corte ha sottolineato che, sebbene l’articolo 9 non specifichi in dettaglio i requisiti tecnici della formula, il requisito di trasparenza e precisione impone che i parametri usati siano chiari e fondati su elementi idonei a riflettere il consumo reale. Una formula che non tenga conto di vari parametri del funzionamento effettivo dell’impianto, o che sia viziata da ambiguità, può compromettere la trasparenza del conteggio. La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 10, paragrafo 1, e l’allegato VII, punto 1.1, a sostegno dell’esigenza che la fatturazione sia basata sul consumo effettivo e su informazioni precise.
Decisione
La Corte ha concluso che l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE non osta a una normativa nazionale che addebiti al proprietario una quota dei costi del calore emesso dall’impianto interno, anche in assenza di radiatori nelle parti comuni, a condizione che le regole e i parametri usati per calcolare i costi del consumo individuale di calore e acqua calda garantiscano trasparenza e precisione del conteggio individuale.
Principi pratici per gli operatori
Per i professionisti, la sentenza conferma che:
- i sistemi nazionali di riparto dei costi del teleriscaldamento nei condomini non devono necessariamente riflettere un consumo perfettamente individualizzato;
- è ammissibile un criterio di riparto basato sul volume riscaldato dell’unità immobiliare;
- tuttavia, la formula di calcolo deve essere intelligibile, verificabile e coerente con il funzionamento reale dell’impianto;
- in sede contenziosa, la contestazione più forte non riguarda il criterio di riparto in sé, ma la mancanza di trasparenza o precisione dei parametri tecnici impiegati.
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