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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/150

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/150 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva mepiquat cloruro in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32025R0150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del mepiquat cloruro quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione condotta nell’ambito della procedura di rinnovo. La Commissione prende atto delle conclusioni EFSA secondo cui è prevedibile che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione, incluse le verifiche sulle proprietà di interferente endocrino. Il rinnovo decorre dal 1° marzo 2025 e scade il 29 febbraio 2040, con specifiche condizioni tecniche e di protezione degli operatori, e con conseguente modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mepiquat cloruro e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate ai fini dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva mepiquat cloruro utilizzata nei prodotti fitosanitari nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il richiedente del rinnovo e, in pratica, i titolari di autorizzazioni e gli operatori del settore fitosanitario. L’approvazione rinnovata vale dal 1° marzo 2025 al 29 febbraio 2040. Restano ferme le regole generali del regolamento (CE) n. 1107/2009; il regolamento interviene anche sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non disciplina altri usi della sostanza al di fuori del contesto dei prodotti fitosanitari.

Rinnovo dell’approvazione del mepiquat cloruro

Il regolamento rinnova l’approvazione del mepiquat cloruro come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La decisione segue la procedura di rinnovo svolta con il supporto degli Stati membri relatori e correlatori, dell’EFSA e della consultazione del richiedente, e recepisce l’esito positivo della valutazione scientifica.

Contesto della procedura di rinnovo

La sostanza era stata inizialmente iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con il nome "mepiquat" e, per effetto della disciplina di transizione, era considerata approvata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione originaria sarebbe scaduta il 15 ottobre 2025, ma la procedura è stata completata prima di tale data. Il rinnovo è stato richiesto alla Finlandia, quale Stato membro relatore, e all’Estonia, quale Stato membro correlatore, nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Valutazione scientifica e interferenza endocrina

Il richiedente ha trasmesso i fascicoli supplementari e l’EFSA ha condotto la peer review, inclusa la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo i criteri scientifici dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605. Il progetto iniziale di rapporto valutativo non consentiva ancora una proposta di rinnovo per mancanza di dati sufficienti; successivamente, con il progetto aggiornato del 2023 e le conclusioni EFSA del 4 luglio 2024, è stato ritenuto prevedibile che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che non presenti proprietà di interferente endocrino per l’uomo, i mammiferi e altri organismi non bersaglio.

Condizioni di approvazione e profilo di rischio

Il regolamento precisa che, pur essendo stata valutata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, la sostanza non è limitata a tali impieghi ai fini delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari. La Commissione ritiene però necessario introdurre condizioni specifiche relative alle specifiche del materiale tecnico e alla protezione degli operatori. Non viene invece mantenuta la precedente condizione che imponeva agli Stati membri particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori, poiché la valutazione provvisoria del rischio ha indicato un rischio accettabile anche per i gruppi critici di consumatori.

Specifiche tecniche e obblighi per gli Stati membri

Le specifiche riportate nell’allegato I e nella nuova voce dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 fissano i parametri di identità e purezza della sostanza: nome comune mepiquat cloruro, denominazione IUPAC cloruro di 1,1-dimetilpiperidinio, numeri CAS e CIPAC, e limiti di purezza per TC e TK. In sede di valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;
  • alla protezione degli operatori, assicurando l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale;
  • all’eventuale adozione di misure di mitigazione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato II del regolamento sostituisce l’assetto precedente nell’elenco delle sostanze attive approvate. La voce 191 relativa al mepiquat nella parte A è soppressa e la sostanza è inserita nella parte B con il numero 173, mantenendo l’approvazione dal 1° marzo 2025 fino al 29 febbraio 2040 e le specifiche condizioni richiamate dalla relazione sul rinnovo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° marzo 2025. La Commissione richiama inoltre il carattere obbligatorio e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva mepiquat cloruro è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo si applica alle condizioni fissate nell’allegato I, con validità dal 1° marzo 2025 al 29 febbraio 2040.

Esito della valutazione scientifica e profilo di rischio

La procedura di rinnovo ha coinvolto Finlandia quale Stato membro relatore ed Estonia quale Stato membro correlatore, con valutazione EFSA e consultazione pubblica. È stato accertato che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente mepiquat cloruro, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. La valutazione ha incluso i criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.

Condizioni specifiche di approvazione

Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II. Occorre prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e alla protezione degli operatori, assicurando l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale e, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Specifiche tecniche della sostanza

Per il mepiquat cloruro sono fissate specifiche di purezza: almeno 990 g/kg per il materiale tecnico secco teorico (TC) e 615-665 g/L per il concentrato tecnico (TK). L’impurezza N-metilpiperidina non deve superare 3 g/kg su base di peso a secco teorico, o 2 g/L nel concentrato tecnico.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 191 relativa al mepiquat è soppressa nella parte A e sostituita con una nuova voce nella parte B, con numero 173, recante il mepiquat cloruro con le condizioni di approvazione aggiornate.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° marzo 2025. È inoltre espressamente indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e protezione dei consumatorisicurezza sul lavorosostanze chimiche

Testo integrale

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