Sentenza n. 299/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.1611 del 17 settembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza che riconosceva il beneficio annuo di 500 euro per la Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 1611 del 17 settembre 2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero a provvedere. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 settembre 2024, con codice fiscale e indicazione delle annualità, secondo le istruzioni dell'Ufficio scolastico regionale, ed era passata in giudicato, come attestato il 31 gennaio 2025. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. L'Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando l'esistenza di un giudicato del giudice ordinario, la sua regolare notificazione, il decorso del termine di 120 giorni e il perdurante inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'attività commissariale sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente, mentre le spese del giudizio, pari a 828 euro oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri conseguenti all'accertamento dell'inottemperanza, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico annuale erogato tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola secondo cui i compensi del commissario ad acta sono compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disciplina dei compensi del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, regolarmente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione da parte dell'organo apicale dell'amministrazione interessata e, nell'esercizio sostitutivo, deve compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- La disciplina che pone i compensi dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente, ricomprendendoli nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
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