Cassazione Civile, Ordinanza n. 31478/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso dal Comune nei confronti della proprietaria di un immobile. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto perché l'immobile era stato ritenuto inagibile/inabitabile o comunque inutilizzato, anche sulla base di un sopralluogo comunale che aveva rilevato la mancanza di luce e acqua. La CTR ha confermato la decisione, valorizzando la comunicazione della contribuente circa l'assenza di servizi elettrico e idrico e ritenendo sussistente il presupposto per la riduzione del 50% della base imponibile IMU. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, sostenendo che la norma richiede una dichiarazione/accertamento di inagibilità o inabitabilità e il contemporaneo inutilizzo del fabbricato, elementi che nella specie non sarebbero stati provati, essendo il verbale di sopralluogo successivo al 2013; con il secondo ha denunciato che le note prodotte dalla contribuente riguardavano la TARSU e non l'IMU, che l'immobile era dotato di generatore elettrico e serbatoio dell'acqua e che, comunque, la situazione descritta non integrava i presupposti normativi per l'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per la regolazione delle spese. La Corte ha interpretato l'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011 nel senso che la riduzione del 50% spetta solo per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nei quali il degrado o l'obsolescenza non siano superabili con interventi di manutenzione. Nel caso concreto ha ritenuto che la situazione dedotta dalla contribuente fosse superabile con mere attività manutentive, in particolare per il ripristino dell'impianto elettrico, e quindi non idonea a giustificare il beneficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011
riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La riduzione IMU presuppone che l'immobile sia oggettivamente inagibile o inabitabile e non utilizzato, per carenze strutturali o funzionali non superabili con interventi di manutenzione; non basta una mera difficoltà di allaccio o un intervento manutentivo ripristinabile.
art. 1 l. n. 44/2012
Richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Censura proposta per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Usato come parametro per individuare i requisiti di agibilità/inagibilità dell'immobile.
art. 3, lett. a), b), c) e d), d.P.R. n. 380/2001
Richiamato per distinguere gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro/risanamento conservativo, rilevanti ai fini della verifica dell'inagibilità.
d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Richiamato incidentalmente per affermare la liberalizzazione del mercato energetico e la possibilità del cittadino di richiedere direttamente l'attivazione della fornitura.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato in relazione alla dichiarazione sostitutiva che il contribuente può presentare ai fini dell'accertamento dell'inagibilità.
Massime di principio
- Ai fini della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, non è sufficiente la mera allegazione di disagi o carenze di servizi: occorre una situazione oggettiva di degrado o obsolescenza dell'immobile che renda impossibile l'utilizzazione del bene.
- L'inagibilità o inabitabilità deve essere supportata da accertamento tecnico comunale o da dichiarazione sostitutiva idonea, e deve riguardare un fabbricato di fatto non utilizzato per cause non superabili con ordinari interventi manutentivi.
- La distinzione tra manutenzione e risanamento conservativo è decisiva: interventi limitati al ripristino o alla funzionalità di singoli impianti integrano manutenzione e non bastano a dimostrare l'inagibilità del fabbricato.
- Quando il fatto impeditivo dell'utilizzo dell'immobile è eliminabile con semplici attività manutentive o con il diretto attivarsi del proprietario nei rapporti con i gestori dei servizi, non si configura il presupposto per l'agevolazione tributaria.
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