Cassazione Penale, Sentenza n. 35405/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere per rapine (tra cui il capo 2, rapina a danno di Luigi Pistaferri). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 292 e 649 c.p.p. denunciando un presunto bis in idem cautelare (sostiene che la rapina del capo 2 era già stata oggetto di precedente provvedimento cautelare poi annullato e che gli elementi indicati come "nuovi" dal Tribunale non costituiscono reale novità ma meri elementi già conoscibili). Ha inoltre lamentato vizio di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 125, comma 3, c.p.p. per la mancata valutazione concreta dell'incidenza dei cosiddetti elementi nuovi sull'apparato indiziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente indicato elementi sopravvenuti e non valutati nella precedente ordinanza (tra cui esiti delle perquisizioni successive al provvedimento genetico, la ricostruzione dell'arco temporale della rapina compatibile con gli spostamenti dell'indagato, il rinvenimento di una maglietta nera marca MADD, scarpe nere marca ASICS e la chiave dell'autovettura Opel Astra targata DJ701TC) che hanno aumentato la gravità indiziaria. Per tali ragioni non si è formato giudicato cautelare sui punti contestati e la rivalutazione era ammissibile. La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta adeguata nei limiti del controllo di legittimità; il ricorso è quindi inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non remissione in libertà e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 94 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 292
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai requisiti e alla motivazione degli ordinati cautelari; la Corte valuta la conformità della motivazione del riesame ai canoni indicati da tale articolo
Codice di procedura penale - art. 649
Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione dell'ordinanza cautelare e al presunto bis in idem cautelare
Costituzione - art. 111
Invocato per contestare vizi di motivazione e garanzie del giusto processo con riferimento alla qualità della decisione motivata
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione agli obblighi di motivazione del giudice e alla possibilità di chiedere trattazione orale; utilizzato per criticare la genericità della motivazione
Codice di procedura penale - artt. 273 e 274
art. 273 e art. 274 c.p.p.
Richiamati dalla Corte nel quadro del controllo sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, definendo i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione
Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 94
art. 94, comma 1-ter e 1-bis, disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non dispone la remissione in libertà
Codice penale - art. 416
art. 416, commi 1 e 3, c.p.
Articolo citato nella rubrica delle imputazioni per la contestata associazione finalizzata alla commissione di rapine
Codice penale - art. 110
Richiamato nella rubrica delle imputazioni (concorso di persone nel reato); citato come componente delle fattispecie contestate
Codice penale - art. 628
art. 628, commi 1 e 3, c.p.
Norma prevista nella rubrica delle imputazioni relativa al reato di rapina e alle aggravanti contestate
Codice penale - art. 61, n. 7
Richiamata come aggravante applicata alle rapine contestate
Codice di procedura penale - art. 616
Norma utilizzata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U., Librato (n. 14535/2006)
Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Principio sulla efficacia preclusiva 'endoprocessuale' delle ordinanze cautelari esaurite nelle impugnazioni: una questione una volta decisa non può essere riproposta nello stesso processo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 5, Scala (n. 12745/2023)
Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023 (Scala)
Chiarisce la portata della preclusione processuale nel giudicato cautelare, limitata allo stato degli atti e alle questioni effettivamente dedotte e decise nel procedimento incidentale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U., Audino (n. 11/2000)
Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Definisce i criteri strutturali di motivazione della decisione del tribunale del riesame nell'ambito delle misure cautelari personali, adattando il modello motivazionale degli artt. 546 e 292 c.p.p.
Massime di principio
- Il "bis in idem cautelare" richiede che gli elementi dedotti come nuovi siano effettivamente sopravvenuti o non conoscibili al momento della precedente decisione: la mera mancata valutazione di elementi già presenti negli atti non costituisce automaticamente novità idonea a superare la preclusione processuale
- In cassazione sul tema delle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica di conformità della motivazione ai canoni di legge e alla logica; non è consentito un libero riesame dei fatti o una diversa valutazione delle prove salvo manifesta illogicità o violazione di legge
- La difesa che eccepisce bis in idem cautelare deve documentare in modo preciso e dimostrabile che gli elementi considerati nuovi erano già noti al giudice precedente o che questo li ha omessi in modo evidente; argomentazioni generiche o non documentate sono destinate a risultare inammissibili
- Per evitare la conferma della cautela in sede di riesame/cassazione, è utile produrre e datar(e) prove che dimostrino l'irreperibilità o la sopravvenienza di specifici elementi investigativi (esiti perquisizioni, rilevazioni temporali, riscontri oggettivi) e dimostrare concretamente l'incidenza di tali elementi sul quadro indiziario
- Quando il giudice del riesame motiva la propria decisione richiamando elementi oggettivi (orari compatibili, rinvenimenti materiali, chiavi/veicoli collegati al reato), la loro indicazione può legittimamente essere ritenuta sufficiente in sede di legittimità, salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica o carente
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