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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37091/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tassone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato, dopo rideterminazione della pena, la sua responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, contestandogli la veste di amministratore di fatto della METALVER s.r.l. Il ricorso, articolato in cinque motivi, censurava: 1) la qualificazione come amministratore di fatto (mancanza di individuazione temporale e caratteri ex art. 2639 c.c., uso di dichiarazioni non riscontrate); 2) l'illegittimo addebito al ricorrente della sparizione della contabilità (assenza di riscontri oltre ipotesi del curatore e dichiarazioni di terzi); 3) l'ininfluenza causale del Tassone nella formazione del dissesto (debiti tributari maturati dal 2013); 4) la quantificazione della pena (si chiedeva pena sui minimi come per i coimputati); 5) la mancata concessione delle attenuanti generiche (riconosciute invece a coimputato Giardino). La difesa ha inoltre sottolineato operazioni societarie documentate (affitto/cessione ramo d'azienda, trasferimenti a societaà VIMES/STV) come cause del dissesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - respinto in gran parte i motivi di ricorso, confermando la legittimità della valutazione dei giudici di merito circa la qualificazione di amministratore di fatto e la responsabilità per bancarotta patrimoniale e per bancarotta impropria connessa al trasferimento dell'azienda; il Collegio ha riaffermato che la qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri formali ma una significativa e continua attività gestoria e ha ritenuto adeguata la motivazione complessiva che collegava Tassone alle operazioni spoliative e al trasferimento patrimoniale non remunerato. - accolto parzialmente il ricorso sul profilo della bancarotta fraudolenta documentale: la motivazione d'appello risultava manifestamente illogica e carente quanto alla prova dell'attribuibilità al Tassone della sparizione/occultamento delle scritture contabili e all'esistenza del dolo specifico richiesto per tale fattispecie; perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel capo e la causa rinviata alla Corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame su quel punto (con indicazione di riesaminare anche il trattamento sanzionatorio, compresa l'eventuale concessione delle attenuanti generiche). In sintesi: condanne principali confermate, annullamento parziale e rinvio relativo alla bancarotta documentale e alla quantificazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiama i vizî di motivazione e la manifesta illogicità: la Corte valuta tali censure alla luce del testo motivazionale degli atti di merito, accogliendone alcune limitatamente e rigettandone altre quando la motivazione complessiva risulta congrua.

  • art. 2639 cod. civ.

    Riferimento alla qualifica di amministratore di fatto: la Corte precisa che non è necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici, ma una significativa e continua attività gestionale fornente indici di inserimento organico.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio della correlazione tra reato contestato e reato ritenuto: la Corte ritiene che la condanna come concorrente esterno non configuri violazione se l'azione distrattiva addebitata resta immutata.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sui riscontri delle dichiarazioni rese a investigatori/curatore: la Corte osserva che, nel contesto e in presenza di riscontri oggettivi, le dichiarazioni possono essere utilizzate senza la conferma formale prevista in astratto, specie nel rito abbreviato.

  • art. 440 (oggi 438) cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato opera il principio della decisione "allo stato degli atti", che permette l'utilizzo degli atti regolarmente acquisiti al fascicolo del P.M.; quindi il divieto dell'art. 526 non opera con la stessa portata.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Normalmente vieta l'utilizzabilità di prove non acquisite nel rito speciale; la Corte chiarisce che nel rito abbreviato si applica invece il principio di cui all'art. 440/438, consentendo l'uso di atti del fascicolo del P.M.

  • art. 2475 e 2476 cod. civ.

    Obblighi degli amministratori di s.r.l. in materia contabile: la Corte riferisce tali doveri anche all'amministratore di fatto per analogia, ove ne sussistano i presupposti.

  • art. 40 comma 2 cod. pen.

    Nel reato fallimentare l'ingerenza di fatto nel governo societario integra gli obblighi penalmente rilevanti dell'amministratore, compresi gli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità.

  • art. 219 comma 2 n. 1 L.F.

    Richiamata come aggravante applicata in primo grado e confermata in esito parziale, relativa a circostanze aggravanti previste dalla legge fallimentare.

  • art. 216 ultimo comma L.F.

    Norma richiamata in relazione alle pene accessorie e alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel reato fallimentare; la Corte rinvia la valutazione della pena sul profilo annullato.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri formali: basta un'attività gestionale significativa, continuativa e non occasionale, anche in settori specifici.
  • Nel rito abbreviato prevale il principio della decisione "allo stato degli atti": si possono utilizzare gli atti regolarmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero anche se non prodotti nel dibattimento.
  • Le dichiarazioni rese in sede fiscale o al curatore fallimentare possono essere utilizzate come elemento di prova nei confronti di terzi se esistono riscontri oggettivi; non sempre è richiesta la conferma ex art. 192 c.p.p.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale il giudice deve motivare chiaramente l'attribuzione della sparizione/occultamento delle scritture contabili e il dolo specifico; la mancanza di tali elementi comporta annullamento per manifesta illogicità.
  • La Corte d'appello in presenza di una "doppia conforme" può integrare motivazioni del primo grado e non è tenuta a riprodurre analiticamente ogni argomento gi  esaminato, purché la valutazione complessiva sia logica e comprensiva dei fatti decisivi.
  • La rqualificazione della veste (es. amministratore di fatto vs concorrente esterno) non è automaticamente illegittima se l'azione distrattiva rimane la stessa e la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza persiste.
  • Se la motivazione su un capo di imputazione risulta annullata, il giudice di rinvio deve riesaminare anche il trattamento sanzionatorio, comprese eventuali attenuanti o rideterminazione della pena.

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