Cassazione Civile, Ordinanza n. 33764/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige che aveva respinto sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della società contribuente, confermando in sostanza la decisione di primo grado favorevole alla società in una controversia relativa a un avviso di accertamento IRPEG 2006. La contribuente ha resistito con controricorso e ha spiegato ricorso incidentale condizionato. Dopo la proposizione del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la società aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018, e che la domanda e il pagamento erano stati effettuati nei termini.
La decisione
La Corte ha rilevato la sopravvenuta definizione della controversia mediante adesione della società alla procedura agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando il comma 13 dell'art. 6 del medesimo decreto. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza del ricorso principale né il ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia tributaria comporta la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite secondo la previsione normativa richiamata.
art. 7 D.L. n. 119 del 2018
Norma richiamata come base della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente.
L. n. 136 del 2018
Legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018, richiamata quale fonte della disciplina applicata.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene una definizione agevolata del rapporto tributario nei termini di legge, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza della cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata prevista dalla normativa tributaria, le spese di lite sono compensate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- La sopravvenuta definizione della controversia rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, anche se già proposti e pendenti.
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