Sentenza n. 724/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro, per quattro anni scolastici, con conseguente attribuzione complessiva di 2.000 euro tramite il sistema della Carta elettronica. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l’attivazione della Carta e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha rilasciato la Carta docente; la ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese in ragione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale azionata era stata integralmente soddisfatta dal Ministero dopo la proposizione del ricorso. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né adottata altra misura esecutiva. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistente la soccombenza virtuale del Ministero, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, malgrado la previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge. Tuttavia, ha compensato il 50% delle spese, valorizzando l’adempimento spontaneo, seppur tardivo, quale comportamento conciliativo. Il restante 50%, pari a 400 euro, è stato posto a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto integralmente a carico del Ministero in quanto parte virtualmente soccombente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta sia stata integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso, unitamente alla mancata esecuzione, rileva ai fini della soccombenza virtuale.
art. 26 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di regolare le spese del giudizio secondo i criteri applicabili, anche tenendo conto di ragioni di compensazione.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese in presenza di ragioni giustificative, anche quando una parte risulti virtualmente soccombente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato né modificato dal giudice quanto all’importo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro; nel caso concreto il diritto era stato riconosciuto dal giudicato anche per il servizio prestato a tempo determinato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, quando il giudicato non sia stato spontaneamente eseguito nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- La soccombenza virtuale non comporta necessariamente l’integrale condanna alle spese: il giudice può compensarle in tutto o in parte quando l’amministrazione abbia adempiuto spontaneamente, seppur tardivamente, valutando tale condotta come comportamento conciliativo.
- Il contributo unificato deve essere posto a carico della parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate in tutto o in parte, poiché il relativo obbligo è predeterminato dalla legge e non è rimesso alla disponibilità del giudice.
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