Cassazione Penale, Sentenza n. 19571/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 157 cod. pen. sostenendo che, avendo la Corte di Appello confermato la qualificazione del fatto come truffa (pena massima 3 anni) nonostante l'applicazione della recidiva qualificata, era maturata la prescrizione cd. intermedia prima della sentenza di merito. Il decreto di citazione a giudizio era del 9.6.2011 e non sono intervenuti atti interruttivi successivi tali da impedire il decorso del termine di prescrizione intermedio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ricordato che il decreto di citazione interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione (firma del PM) e ha chiarito che, quando il delitto è punito nel massimo con pena inferiore a sei anni e sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima del reato consumato e non sui sei anni di cui all'art. 157, comma 1; alla luce di ciò, tra la data del decreto del 9.6.2011 e la sentenza di primo grado dell'11.10.2018 è decorso il termine utile per la prescrizione intermedia, non essendovi atti interruttivi ulteriori, con conseguente estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Determina i termini ordinari di prescrizione e la regola secondo cui l'aumento per una circostanza ad effetto speciale, quando la pena massima del reato è inferiore a sei anni, va calcolato sulla pena massima del reato stesso e non sui sei anni.
art. 161 cod. pen.
Regola l'effetto degli atti interruttivi sulla durata della prescrizione e la proroga del termine in presenza di tali atti; la Corte ha richiamato che la prescrizione intermedia matura se, tra un atto interruttivo e il successivo, decorre per intero il termine ordinario previsto dall'art. 157.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente in sede di cassazione di dedurre, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo relativo alla prescrizione.
Massime di principio
- Il decreto di citazione interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione, ossia dalla sottoscrizione del pubblico ministero, non dalla notifica all'imputato.
- Quando il reato ha pena massima inferiore a sei anni e è contestata una circostanza ad effetto speciale (es. recidiva qualificata), l'incremento della durata ai fini della prescrizione si calcola sulla pena massima del reato e non sul termine di sei anni.
- Se tra il decreto di citazione e la sentenza di primo grado decorre un periodo superiore al termine cd. intermedio senza atti interruttivi ulteriori, la prescrizione può maturare prima della sentenza di merito.
- In caso di dichiarata estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Per valutare la prescrizione è fondamentale ricostruire cronologicamente tutti gli atti interruttivi e verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto, perché la qualificazione incide sul termine di prescrizione applicabile.
Testo integrale
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