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Sentenza

Sentenza n. 3938/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del dirigente Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14.12.2022, pubblicata in pari data e non notificata, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” con la quale la Regione Piemonte ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 59.183 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso; - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3); - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4); - per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - per quanto di ragione, deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, non nota, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale; per quanto di ragione, deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale; per quanto di ragione, deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2 per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.

Giustizia amministrativa202302219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di richiesta del pagamento di € 59.183 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte con cui le è stato richiesto il pagamento di € 59.183 quale quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti statali e regionali presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, una circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese intervenute nel settembre 2022 e alcune deliberazioni di aziende sanitarie piemontesi. Dal testo della sentenza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice ha definito il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminarli nel merito. La ricorrente, con memoria del 15 gennaio 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 richiede la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione competente, dei provvedimenti che accertano l'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla legge. In assenza di tale comunicazione, non poteva essere pronunciata formalmente la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento è stata ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR Lazio dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento dell'importo ridotto; la mera dichiarazione di pagamento, in mancanza di tale comunicazione, determina invece la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione individua gli atti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici cui si riferisce la disciplina transitoria richiamata dall'art. 7 d.l. 95/2025.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale per la trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla legge per i ricorsi contro provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici richiede che la Regione o la Provincia autonoma comunichi alla segreteria del TAR Lazio il provvedimento con cui accerta l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto previsto dalla disciplina applicabile.
  • Quando il pagamento dell'importo dovuto elimina l'utilità concreta della decisione richiesta, ma non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato; le spese possono essere compensate quando ciò sia previsto dalla disciplina speciale o ritenuto equo dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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