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Ordinanza

Ordinanza n. 1865/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata della procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi societari, unitamente agli atti di gara, all’ammissione conseguente al soccorso istruttorio, all’affidamento diretto nelle more e al diniego parziale di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara disposta a favore di Easy Car Service s.r.l., nonché i verbali di gara, il provvedimento di ammissione della controinteressata adottato anche all’esito del soccorso istruttorio, l’affidamento diretto nelle more della procedura e il riscontro all’istanza di accesso agli atti. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione non rilasciata, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, con riserva di domandare il risarcimento dei danni. Nel corso della camera di consiglio sull’istanza cautelare, AMAP e la controinteressata hanno eccepito per la prima volta il difetto di legittimazione a ricorrere, sostenendo che il soggetto indicato nel ricorso, M.A. Mediterranea Automotive s.r.l., è diverso dalla ditta individuale M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore che aveva partecipato alla procedura di gara. La ricorrente ha replicato che la società costituisce il subentro della precedente impresa e che si tratta della medesima attività economica, con mutamento della sola veste giuridica.

La decisione

Il TAR non ha deciso l’istanza cautelare né il merito delle censure contro l’aggiudicazione. Rilevata la questione, sollevata per la prima volta in camera di consiglio, relativa alla legittimazione della società ricorrente in rapporto alla partecipazione alla gara della precedente ditta individuale, ha ritenuto necessario acquisire documentazione sulla trasformazione o successione societaria dedotta dalla ricorrente. Ha quindi assegnato alla parte ricorrente cinque giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza per depositare la documentazione pertinente. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Sono stati disposti gli incombenti istruttori e ordinata alla Segreteria la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dei poteri istruttori e della trattazione cautelare in camera di consiglio.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Indicati dalla ricorrente quale base del diritto di accesso alla documentazione di gara non rilasciata.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    Indicati dalla ricorrente quali ulteriori disposizioni applicabili all’accesso agli atti delle procedure di affidamento.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere l’ordine giudiziale di consegna della documentazione di gara.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente anche quale base dell’istanza istruttoria.

  • artt. 123 e 124 c.p.a.

    Invocati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nell’affidamento.

Massime di principio

  • Quando viene contestata la legittimazione a ricorrere di un soggetto che non coincide formalmente con l’operatore economico partecipante alla gara, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare documentalmente la continuità soggettiva o economica derivante dal mutamento della forma giuridica o da altra vicenda societaria.
  • La questione relativa alla legittimazione dell’impresa che impugna gli atti di gara deve essere esaminata prima della decisione cautelare quando possa incidere sull’ammissibilità della domanda; ove la documentazione disponibile non sia sufficiente, la trattazione cautelare può essere rinviata per consentire il deposito degli atti necessari.
  • Un’ordinanza istruttoria che dispone il deposito di documenti sulla titolarità della posizione partecipativa non definisce né la legittimazione a ricorrere né la fondatezza delle censure contro l’aggiudicazione, limitandosi a predisporre l’accertamento necessario per la successiva decisione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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