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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni» («Delibera»); - ove occorra, della nota del Comune di Viareggio del 29 aprile 2024, avente ad oggetto «Comune di Viareggio – Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Parere ai sensi dell'art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 relativo alla Delibera della Giunta del Comune di Viareggio del 23 dicembre 2023, n. 484 avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo” – Osservazioni)» («Nota»); - nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202400769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale di proroga sino al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative e sportive, determinazioni dirigenziali attuative e nota comunale di riscontro al parere dell’AGCM

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’AGCM ha impugnato, ai sensi dell’art. 21-bis della l. 287/1990, la deliberazione comunale, gli atti attuativi e la nota di riscontro al proprio parere, deducendone il contrasto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, nonché con i principi di libera concorrenza. Secondo l’Autorità, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative avrebbero dovuto essere disapplicate e il Comune avrebbe dovuto procedere immediatamente all’indizione di procedure competitive per la riassegnazione delle concessioni. Il Comune ha rappresentato che le concessioni interessate sono circa 117. Il TAR ha rilevato che tutti gli attuali concessionari, beneficiari delle proroghe e portatori di un interesse alla conservazione degli atti impugnati, hanno la qualità di controinteressati necessari.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle proroghe. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali concessionari del Comune di Viareggio beneficiari delle proroghe, ritenendoli controinteressati necessari. Poiché il numero dei soggetti da evocare in giudizio è elevato e non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 49, comma 2, c.p.a., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, senza indicazione nominativa dei controinteressati, mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del Comune di Viareggio e della Regione Toscana e mediante pubblicazione integrale del ricorso e dell’ordinanza in un’area riservata del sito comunale. Gli adempimenti devono essere compiuti, a pena di improcedibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova deve essere depositata entro i successivi 5 giorni. È stata fissata per la discussione l’udienza pubblica del 14 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 287/1990

    poteri riconosciuti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

    La disposizione costituisce la base del potere dell’AGCM di impugnare gli atti amministrativi lesivi delle norme a tutela della concorrenza.

  • art. 49 TFUE

    È indicato dall’AGCM quale parametro europeo asseritamente violato dalle proroghe delle concessioni demaniali marittime.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    È indicato dall’AGCM quale parametro europeo incompatibile con la proroga delle concessioni demaniali marittime e fondante la necessità di procedure competitive.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ritiene non sussistenti i presupposti per avvalersi della relativa disciplina, disponendo invece l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Concorre a fondare la discrezionalità operativa del giudice nella determinazione delle modalità di notificazione.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio e di stabilirne le modalità.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per le modalità di notificazione individuate dal giudice.

  • art. 150 c.p.c.

    È richiamato quale ulteriore fondamento della notifica per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Nel giudizio di annullamento di atti che prorogano concessioni demaniali marittime, gli attuali concessionari beneficiari della proroga sono controinteressati necessari, poiché hanno un interesse concreto alla conservazione degli atti impugnati e al differimento delle procedure competitive.
  • Quando i controinteressati necessari sono numerosi e non ricorrono i presupposti per una diversa modalità prevista dal codice del processo amministrativo, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, definendone concretamente contenuti, mezzi e durata.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata senza indicazione nominativa dei controinteressati quando l’avviso consenta comunque di identificare il giudizio, gli atti impugnati, le domande e i motivi di ricorso e renda accessibili il ricorso integrale e il provvedimento giudiziale.
  • Il mancato compimento degli adempimenti pubblicitari entro il termine perentorio assegnato dal giudice e il mancato deposito tempestivo della relativa prova comportano l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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