Sentenza del 03/03/2021 n. 1323 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accesso in immobile adibito ad uso promiscuo - Mancata autorizzazione del Pubblico Ministero - Diritti fondamentali - Inviolabilità domicilio - Inutilizzabilità delle prove acquisite - Illegittimità derivata dell'atto di accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto sussistente l'illegittimità derivata dell'avviso di accertamento emesso sulla base degli elementi acquisiti illegittimamente; le prove raccolte durante la fase prodromica sono inutilizzabili e l'atto di accertamento fondato su di esse è illegittimo (implicita annullabilità dell'avviso)
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
nel corso di attività istruttoria tributaria sono stati acquisiti documenti ed elementi probatori presso un immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione e studio/attività professionale) senza la prescritta autorizzazione all'accesso rilasciata dalla Procura della Repubblica; ciò ha violato il diritto all'inviolabilità del domicilio e ha reso inutilizzabili le prove raccolte
Norme richiamate
art. 14 Cost.
garantisce l'inviolabilità del domicilio; la Corte interpreta questo principio come richiedente tutela anche nell'ambito degli accessi ispettivi tributari, specie per locali adibiti ad uso promiscuo
art. 52, co. 1 e 2, d.P.R. 633/1972
norme sul potere di accesso e acquisizione documentale ai fini IVA; interpretate nel senso che, se l'accesso riguarda locali ad uso promiscuo abitazione/professione, occorre l'autorizzazione della Procura per rispettare l'inviolabilità del domicilio
art. 33, co. 1, d.P.R. 600/1973
norma sugli accessi e ispezioni in materia di imposte sui redditi; la Corte la interpreta unitamente all'art.14 Cost. nel senso che l'accesso a locali promiscuamente adibiti a vita familiare e attività professionale richiede l'autorizzazione del Pubblico Ministero
Massime di principio
- L'accesso ispettivo a locali adibiti promiscuamente a uso abitativo e professionale necessita dell'autorizzazione della Procura della Repubblica; in mancanza, l'accesso è illegittimo
- L'autorizzazione della Procura non è necessariamente soggetta a motivazione formale per essere valida; ciò che rileva è la sua presenza a presidio della inviolabilità del domicilio
- Le prove raccolte durante la fase prodromica di indagine in violazione del diritto al domicilio sono inutilizzabili e possono determinare l'illegittimità derivata dell'avviso di accertamento
- L'uso promiscuo non si esaurisce nel solo caso di contemporaneo utilizzo nello stesso locale: rientrano anche situazioni in cui locali distinti ma adiacenti consentono agevole comunicazione e spostamento di documenti contabili
- Nei casi dubbi il contribuente può eccepire immediatamente l'illegittimità dell'accesso e chiedere l'esclusione delle prove e l'annullamento dell'atto impositivo
- Le amministrazioni fiscali devono preventivamente valutare la natura dei locali e, se sussistono caratteristiche di domiciliarità, richiedere l'autorizzazione della Procura prima di procedere con accessi e acquisizioni documentali
- La tutela dei diritti fondamentali (art.14 Cost.) prevale sulle esigenze istruttorie: le attività investigative devono conciliarsi con la protezione del domicilio
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