Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-611/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 29 October 2025. — Homestar sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark THERMATEC – Earlier EU figurative mark Termatek – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-611/24

Giurisprudenza europea62024TJ0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Homestar contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di General Sanitary e negato la registrazione del marchio THERMATEC. Ha ritenuto irricevibile la domanda volta a ottenere una declaratoria positiva sulla registrabilità e ha dichiarato inammissibile la prova prodotta solo in giudizio. Nel merito, ha confermato la valutazione della commissione di ricorso sulla somiglianza dei prodotti e servizi e sulla forte vicinanza tra i segni, con conseguente rischio di confusione per il pubblico pertinente.

Marchio UE THERMATEC: conferma del rifiuto per rischio di confusione con il precedente marchio Termatek nel procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto THERMATEC e il marchio figurativo anteriore Termatek, alla luce della comparazione dei prodotti e servizi, della somiglianza dei segni e del livello di attenzione del pubblico; inoltre, se il Tribunale possa pronunciarsi con sentenza dichiarativa sulla registrabilità del marchio e se sia ammissibile la prova prodotta per la prima volta in giudizio.

Principio di diritto

In un giudizio di legittimità ex articolo 263 TFUE il Tribunale non può emettere un accertamento dichiarativo sulla mancanza di motivi relativi di diniego né ordinare la registrazione del marchio; inoltre, elementi probatori presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili se alterano il contesto fattuale e giuridico già sottoposto alla commissione di ricorso. Nel merito, il rischio di confusione sussiste quando, valutati globalmente tutti i fattori pertinenti, i segni presentano forte somiglianza visiva e identità fonetica e i prodotti/servizi sono identici o simili, anche se il pubblico ha un livello di attenzione superiore alla media e i segni condividono elementi debolmente distintivi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE THERMATEC: rischio di confusione con Termatek

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso si inserisce nell’ambito del diritto dei marchi UE e verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Homestar sp. z o.o. aveva chiesto la registrazione del segno figurativo THERMATEC per beni e servizi delle classi 11 e 37, tra cui pompe di calore, impianti HVAC, installazione e manutenzione di sistemi di climatizzazione. General Sanitary, SLU aveva proposto opposizione fondandola sul marchio figurativo anteriore Termatek, registrato per prodotti delle classi 9 e 11, tra cui termostati, apparecchi di regolazione del calore, radiatori, impianti di condizionamento, scaldacqua e caldaie. L’opposizione era stata accolta dalla divisione di opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e la commissione di ricorso aveva confermato il rifiuto, ritenendo che i prodotti e servizi fossero identici o simili e che i segni presentassero forte somiglianza visiva e identità fonetica.

Domande esaminate dal Tribunale

Il ricorrente chiedeva sia l’annullamento della decisione impugnata sia la sua riforma con dichiarazione di insussistenza di motivi relativi di rifiuto e con ordine di registrazione del marchio. Contestava inoltre la valutazione di similarità tra alcuni prodotti e servizi e negava il rischio di confusione, sottolineando le differenze tecniche tra pompe di calore e apparecchi di climatizzazione e l’elevato livello di attenzione del pubblico, specie professionale.

Inammissibilità della domanda di pronuncia dichiarativa

Il Tribunale ha anzitutto respinto la domanda diretta a ottenere una dichiarazione secondo cui non sussistevano motivi relativi di rifiuto e il marchio dovesse essere registrato. Ha ricordato che, nell’ambito del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, non ha competenza a emettere sentenze dichiarative o di mera constatazione. Tale domanda è stata quindi respinta per difetto di giurisdizione.

Irricevibilità della prova prodotta per la prima volta in giudizio

L’EUIPO aveva contestato l’ammissibilità di un allegato depositato per la prima volta dinanzi al Tribunale, contenente una descrizione tecnica delle differenze tra pompa di calore e condizionatore. Il Tribunale ha dichiarato l’allegato irricevibile, ricordando che il controllo di legittimità deve svolgersi alla luce del contesto fattuale e giuridico esistente al momento della decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001, e che le parti non possono alterare l’oggetto del giudizio rispetto a quello esaminato dall’EUIPO.

Normativa e metodo di valutazione del rischio di confusione

Richiamando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il Tribunale ha ribadito che il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione e va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. In particolare, occorre considerare l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi, oltre alla percezione del pubblico rilevante.

Pubblico rilevante

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente quello italiano e spagnolo, composto principalmente da operatori professionali ma anche dal consumatore medio, con un livello di attenzione superiore alla media, soprattutto per la componente professionale. Tale valutazione non è stata contestata in modo utile dal ricorrente.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale ha confermato la valutazione dell’EUIPO secondo cui:

  • le pompe di calore e le pompe di calore per il trattamento energetico sono almeno simili agli apparecchi di condizionamento del marchio anteriore, perché possono svolgere funzioni correlate, hanno la stessa destinazione, gli stessi canali distributivi e la medesima origine abituale;
  • le "bath installations" coincidono testualmente con prodotti coperti dal marchio anteriore;
  • gli impianti di riscaldamento centrale e a gas coincidono in parte con gli scaldacqua a gas del marchio anteriore;
  • i sistemi HVAC, gli estrattori e gli apparecchi di induzione dell’aria sono identici o sovrapponibili agli impianti di condizionamento già protetti;
  • i servizi di installazione, manutenzione e riparazione HVAC della classe 37 sono simili agli apparecchi di condizionamento della classe 11, perché esiste un rapporto di complementarità funzionale: tali servizi sono necessari o importanti per il corretto funzionamento dei sistemi HVAC. Il Tribunale ha inoltre osservato che il fatto che uno sia un servizio e l’altro un bene non esclude di per sé la similarità, e che tali servizi possono essere offerti dagli stessi operatori che producono o distribuiscono apparecchi di climatizzazione.

Comparazione dei segni

Quanto ai segni, il Tribunale ha confermato che gli elementi verbali sono dominanti rispetto a quelli figurativi, i quali hanno scarsa distintività. Ha condiviso l’analisi secondo cui:

  • le componenti "therma" e "terma" hanno carattere allusivo e bassa distintività;
  • le componenti "tec" e "tek" evocano le parole italiane e spagnole relative a "tecnologia" e hanno anch’esse bassa distintività;
  • i segni risultano altamente simili sul piano visivo e identici sul piano fonetico;
  • la somiglianza concettuale ha impatto limitato, perché basata su elementi poco distintivi. Il ricorrente non ha fornito una critica specifica e circostanziata tale da infirmare tali valutazioni.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la presenza di elementi debolmente distintivi ridurrebbe in modo decisivo il rischio di confusione o imporrebbe di concentrarsi soprattutto sulle differenze visive e fonetiche. Ha ricordato che la valutazione deve restare globale e non può attribuire prevalenza automatica a singoli fattori. Ha poi precisato che, pur essendo vero che i marchi coincidenti in elementi debolmente distintivi spesso non generano confusione, ciò non esclude in assoluto tale rischio quando, come nel caso di specie, vi sono forti somiglianze complessive. Anche l’elevato livello di attenzione del pubblico non basta, da solo, a neutralizzare il rischio di confusione, poiché il consumatore medio conserva solo un ricordo imperfetto dei segni e non li confronta normalmente in modo analitico.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna del ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento di un’udienza orale, che non ha avuto luogo.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneprova nel giudizio di annullamentocosti processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.