Ordinanza n. 1069/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20935/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 20935/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’operatore economico ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado. In sede cautelare incidentale, l’appellante non ha insistito per una sospensione immediata dell’efficacia della sentenza, ma ha chiesto esclusivamente la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo originario né i motivi di appello articolati contro la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ritenendo che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la trattazione accelerata dell’appello, senza disporre la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. L’udienza di merito è stata fissata all’8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla tutela cautelare in appello; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di tutelare la parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente concedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla ravvicinata trattazione della causa, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito costituisce una misura cautelare idonea quando consente una tutela effettiva e proporzionata rispetto alle esigenze prospettate dalla parte appellante.
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