Sentenza del 13/06/2023 n. 16731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revocazione avverso la sentenza di inammissibilità della Corte che aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della CTR Campania n. 44/2010 (accoglimento dell'appello dell'Ufficio su avviso di accertamento relativo al 2003). L'avviso originava da un PVC che contestava l'omessa dichiarazione/contabilizzazione di ricavi derivanti da attività imprenditoriale in una struttura immobiliare qualificata dall'Ufficio come complesso turistico/alberghiero. In sede di appello erano stati ritenuti decisivi indizi quali dichiarazioni di terzi e il livello dei consumi delle utenze. In revocazione il contribuente deduce (1) errore di fatto della Corte per omessa considerazione del passaggio in giudicato di una precedente sentenza della Cassazione n. 5975/2016 (relativa a periodi 1997-2000) che avrebbe accertato la compatibilità dei consumi con uso familiare, prospettando violazione del giudicato e principio ne bis in idem; (2) questione di incostituzionalità/contrasto di giudicati perché l'art. 395 c.p.c., n. 5 non consentirebbe la revocazione per contrasto di giudicati delle sentenze della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 richiede un errore percettivo/materiale, immediatamente evidente e decisivo per l'esito della decisione: nel caso di specie il giudicato esterno può vincolare solo su elementi permanenti della fattispecie; i consumi delle utenze sono variabili anno per anno e la decisione impugnata si fondava su un coacervo probatorio (anche dichiarazioni di terzi) non riducibile al solo dato dei consumi. Sul secondo motivo è stata confermata l'inammissibilità: l'art. 395 c.p.c., n. 5 non consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per contrasto di giudicati; la Corte ha inoltre ritenuto infondata la doglianza costituzionale e di diritto UE poiché il divieto non lede il diritto a tutela giurisdizionale effettiva. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese (Euro 6.000,00 più oneri), e possibile ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Contesto procedurale della revocazione: norme che regolano i termini e le ipotesi di revocazione delle sentenze. Utilizzata per definire limiti procedurali all'ammissibilità della revocazione proposta.
art. 395 c.p.c., n. 4
Prevede la revocazione per errore di fatto revocatorio. La Corte interpreta la norma restringendo la fattispecie all'"errore percettivo" o svista materiale, immediatamente evidente e decisivo per l'esito; non si tratta di semplice diverso apprezzamento della prova.
art. 395 c.p.c., n. 5
Prevede la revocazione per contrasto di giudicati. La Corte afferma che tale rimedio non è ammesso avverso sentenze della Corte di cassazione: la norma non consente la revocazione delle decisioni della Cassazione per contrasto di giudicati.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di tutela del giudicato: la Corte rileva che il principio del giudicato opera, in materia tributaria, limitatamente agli elementi di carattere permanente della fattispecie che possano vincolare accertamenti riferiti ad altri periodi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma richiamata per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del soccombente; la Corte dà atto che possono sussistere i presupposti per il versamento del contributo aggiuntivo previsto.
L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 10
Norma e istituto della definizione agevolata (istanza di sospensione) citati in motivazione; la parte ha rinunciato alla definizione agevolata e la causa è stata trattata nel merito.
Giurisprudenza della Cassazione
es. Cass. n. 5975/2016; Cass. n. 4678/2022; Cass., Sez. VI, n. 2236/2022; altre pronunce citate
La Corte richiama propri precedenti per delimitare i casi di revocazione per errore di fatto e per affermare il principio che il giudicato tributario vincola solo sugli elementi permanenti; utilizza la giurisprudenza per confermare l'interpretazione restrittiva dell'art. 395 c.p.c.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) è ammessa solo per errori percettivi/materiali immediatamente evidenti e decisivi: non è rimedio per diverso apprezzamento delle prove.
- Il giudicato in materia tributaria vincola altri periodi di imposta solo con riguardo ad elementi della fattispecie di carattere permanente; elementi variabili (es. consumi utenze) non producono automaticamente effetto vincolante per anni successivi.
- Un accertamento fondato su un coacervo indiziario (più elementi: consumi, dichiarazioni di terzi, ecc.) non viene reso inefficace da un precedente giudicato favorevole limitato ad uno solo di quegli elementi.
- Non è ammessa la revocazione per contrasto di giudicati delle sentenze della Corte di cassazione (art. 395 c.p.c., n. 5): le decisioni della Cassazione non sono soggette a tale rimedio; la mancata disponibilità dello strumento non costituisce, di per sé, violazione dei diritti costituzionali o di diritto UE.
- Per contestare l'efficacia vincolante di un precedente giudicato in una controversia tributaria occorre dimostrare che gli elementi accertati come permanenti siano effettivamente coincidenti e determinanti anche per il periodo successivo.
- In sede di impugnazione/revocazione, il ricorrente deve provare che l'errore materiale era essenziale per la decisione: mera omissione di citare un precedente non basta se il precedente riguarda elementi non permanenti o se la decisione è basata su ulteriori prove.
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