Sentenza del 13/06/2023 n. 16740 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione della sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello dell'Ufficio su un avviso di accertamento relativo al 2001. Il ricorrente deduce errore di fatto (art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4) per non aver considerato il passaggio in giudicato di una precedente sentenza di questa Corte (n. 5975/2016) concernente le annualità 1997-2000, la quale avrebbe accertato la compatibilità dei consumi con l'uso familiare dell'immobile, e deduce inoltre revocazione per contrasto di giudicati e questione di costituzionalità (art. 395 c.p.c., n. 5). Chiede anche la sospensione in forza della L. n. 130/2022 e la definizione agevolata.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile l'istanza di estinzione per definizione agevolata (L. n. 130/2022, art. 5) perché la sentenza impugnata era già passata in giudicato e la pendenza del termine per la revocazione non impedisce tale passaggio in giudicato. Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile: il primo motivo (errore di fatto) non è fondato perché l'eventuale giudicato sulle annualità 1997-2000 si riferiva a elementi non permanenti (consumi idroelettrici legati alla composizione familiare) e, nella controversia del 2001, l'accertamento si fondava anche su ulteriori indizi (dichiarazioni di terzi). Il secondo motivo è inammissibile poiché non è prevista la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per contrasto di giudicati. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (Euro 6.000,00 oltre oneri) e dichiara eventuale obbligo di ulteriore contributo unificato secondo le norme citate.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c., comma 5
"la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto"
La Corte interpreta la norma nel senso che, anche se è pendente il termine per proporre revocazione, la sentenza di cassazione può comunque passare in giudicato; ciò impedisce l'accesso alla definizione agevolata delle controversie già non più pendenti.
art. 395 c.p.c., n. 4
Consente la revocazione per "errore di fatto" ma la Corte richiede che l'errore sia percettivo, immediatamente evidente, essenziale e decisivo per l'esito della decisione; nel caso concreto tale requisito non era soddisfatto.
art. 395 c.p.c., n. 5
Prevede la revocazione per contrasto di giudicati; la Corte ricorda che tale rimedio non è consentito contro le sentenze della Corte di cassazione, sicché il motivo è inammissibile.
L. n. 130/2022, art. 5
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione: la Corte interpreta che la definizione è ammessa solo se la controversia è ancora pendente (cioè non è passata in giudicato).
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del giudicato; la Corte non ritiene che vi sia stata violazione del giudicato, essendo gli elementi su cui si fondava il precedente giudicato non permanenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (come modificato)
Norme sul contributo unificato: la Corte constata l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo previsto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni citate.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie è possibile solo se il processo è effettivamente ancora "pendente" e non è già passato in giudicato; la mera pendenza del termine per la revocazione non rende la controversia pendente ai fini della definizione.
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede un errore percettivo immediatamente evidente, essenziale e decisivo per l'esito della decisione: non basta che vi siano elementi nuovi o interpretazioni alternative.
- Un giudicato esterno può vincolare gli accertamenti su periodi successivi solo se concerne elementi di fatto permanenti e costanti nel tempo; elementi variabili (es. consumi annui delle utenze, composizione familiare) difficilmente producono efficacia vincolante per anni diversi.
- Non è possibile chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per contrasto di giudicati tramite l'art. 395 c.p.c., n. 5: la giurisprudenza e la normativa escludono tale rimedio nei confronti delle decisioni di legittimità.
- In contestazioni fiscali fondate su un "coacervo" di indizi, la rilevanza di un singolo elemento (es. consumi) è limitata se l'Ufficio ha prodotto anche altre prove (dichiarazioni di terzi, riscontri), rendendo più difficile l'affermazione di un errore decisivo nella valutazione giurisdizionale.
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