Sentenza del 13/06/2023 n. 16750 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione basato su due motivi: (1) errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) per non aver considerato il passaggio in giudicato della sentenza n.5975/2016, che secondo il ricorrente avrebbe accertato la compatibilita' dei consumi idroelettrici con uso familiare dell'immobile e quindi impedito un diverso accertamento per periodi successivi (violazione del giudicato, art. 2909 c.c., e ne bis in idem); (2) revocazione per contrasto di giudicati (art. 395 c.p.c., n.5) con contestuale questione di costituzionalita' delle norme che non consentono la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per contrasto di giudicati. Il ricorrente ha inoltre fatto istanza di sospensione ai sensi della L. n.130/2022 (art.5).
La decisione
Il ricorso per revocazione e' stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'errore di fatto invocato non fosse un errore percettivo essenziale e decisivo: il giudicato esterno si applica solo agli elementi permanenti della fattispecie e i consumi delle utenze non sono elementi costanti fra periodi d'imposta; inoltre l'accertamento originario si fondava su un coacervo indiziario (anche dichiarazioni di terzi) e non sul solo dato dei consumi, per cui la precedente sentenza non impediva un diverso esito nei periodi successivi. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la revocazione per contrasto di giudicati contro sentenze di Cassazione, essendo tale rimedio escluso per le decisioni della Corte di cassazione; è stata inoltre rigettata la censura costituzionale e ogni violazione dei diritti di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Condanna del ricorrente alle spese (liquidate in Euro 7.000,00) e applicazione degli oneri contributivi previsti.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c. (n.4 e n.5)
art. 395 n.4: la revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo, materiale e decisivo per l'esito della decisione; art. 395 n.5: la fattispecie di revocazione per contrasto di giudicati non puo' essere esercitata contro sentenze della Corte di cassazione
art. 391-bis e 391-ter c.p.c.
richiamate per precisare l'ambito delle impugnazioni e per escludere la possibilita' di revocazione di decisioni della Corte di cassazione in relazione a specifiche fattispecie
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente in ordine alla tutela del giudicato; la Corte osserva pero' che il giudicato esterno vincola solo con riferimento ad elementi permanenti della fattispecie
L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; il ricorrente aveva chiesto la sospensione ma poi ha rinunciato alla definizione agevolata e la questione e' stata esaminata nel merito
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1 quater (come inserito dalla L. n.228/2012)
richiamato in ordine al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente
artt. 3, 24 e 111 Cost.
menzionati nella censura del ricorrente circa la compatibilita' dell'esclusione della revocazione con i diritti costituzionali; la Corte ha ritenuto che l'esclusione non violi tali principi
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) è ammissibile solo per errori percettivi o materiale, evidenti e decisivi: l'errore deve essere tale che, se corretto, avrebbe determinato un diverso esito del giudizio.
- Il vincolo del giudicato esterno in materia tributaria vale solo rispetto ad elementi di carattere permanente della fattispecie; elementi variabili (es. consumi annuali delle utenze) non vincolano automaticamente gli accertamenti per periodi successivi.
- Un accertamento fondato su un coacervo indiziario (dichiarazioni di terzi, livelli di consumo, altri riscontri) può giustificare una valutazione differente per periodi diversi; la presenza di altri elementi di prova riduce l'efficacia vincolante di una precedente decisione favorevole al contribuente.
- La revocazione per contrasto di giudicati (art. 395 c.p.c., n.5) non e' esperibile avverso sentenze della Corte di cassazione; la preclusione non costituisce, di per sé, una violazione dei principi costituzionali o del diritto UE in assenza di rimedi alternativi adeguati.
- Nelle controversie tributarie, la qualificazione della natura dell'attività (es. uso familiare vs. attività alberghiera) richiede valutazione complessiva degli elementi di fatto e non può essere automaticamente estesa ad altri periodi senza prova della persistenza degli stessi elementi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 giu 2023Sentenza del 13/06/2023 n. 16731 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 giu 2023Sentenza del 13/06/2023 n. 16740 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 giu 2023Sentenza del 13/06/2023 n. 16875 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 giu 2023Sentenza del 12/06/2023 n. 17 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 12 giu 2023Sentenza del 12/06/2023 n. 3693 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 12 giu 2023Sentenza del 12/06/2023 n. 86 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →