Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/06/2023 n. 16875 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso di ritenute (Euro 3.914.240) operate e versate da FIAT quale sostituto d'imposta su bonus pagati al Dott. A.A., sostenendo che l'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non era applicabile perché la società e l'amministratore non operavano nel "settore finanziario". In primo grado la CTP di Torino accolse il ricorso dei contribuenti; la CTR del Piemonte rigettò l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ricorse in Cassazione lamentando (i) incompetenza territoriale del giudice, (ii) difetto di legittimazione attiva di FIAT, (iii) errata interpretazione dell'art. 33 sul piano sostanziale (ossia che il "settore finanziario" includa anche holding industriali e dirigenti di tali soggetti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (confermando che: la presentazione dell'istanza all'Ufficio Grandi Contribuenti di Torino ha determinato il silenzio-rifiuto e la competenza della CTP di Torino; e che sia il sostituto sia il percipiente sono legittimati a chiedere il rimborso ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art. 38). Ha però accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto che l'art. 33 D.L. n. 78/2010 debba essere interpretato in senso ampio e funzionale (clausola generale socio-economica del "settore finanziario") e pertanto può ricomprendere anche holding industriali e dirigenti non necessariamente sottoposti a vigilanza pubblica. Perciò la sentenza impugnata (CTR) è stata cassata quanto a questo punto e la causa è stata rinviata alla Corte regionale per un nuovo esame, con istruttoria sugli elementi di fatto necessari per applicare correttamente il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33

    "In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento... ai dirigenti nel settore finanziario..."

    La Corte interpreta il riferimento al "settore finanziario" come clausola generale di matrice socio-economica, da intendere in senso ampio e non limitato automaticamente agli intermediari vigilati dal T.U.B.; idonea a comprendere anche soggetti non rivolti al pubblico (es. holding industriali) se la loro attività può, per effetto di retribuzioni variabili, incidere sulla stabilità finanziaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    La norma autorizza la presentazione dell'istanza di rimborso e la Corte conferma che sia il sostituito sia il sostituto d'imposta sono legittimati a chiedere il rimborso e ad impugnare il silenzio-rifiuto.

  • D.P.R. 26 settembre 1972, n. 600, art. 58

    Richiamata nella discussione sulla competenza territoriale dei non residenti (domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito), ma la Corte sottolinea che la competenza giurisdizionale nel caso di silenzio-rifiuto segue l'ufficio cui è stata presentata l'istanza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4

    Definisce i criteri di competenza delle commissioni tributarie; la Corte evidenzia che, una volta formato il silenzio-rifiuto, la competenza territoriale spetta alla commissione nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha ricevuto l'istanza.

  • D.Lgs. 1 settembre 1999, n. 300, art. 71

    Norma richiamata in tema di articolazioni dell'Agenzia con competenza nazionale; discussa nella prospettazione dell'Agenzia ma senza esito impeditivo della competenza della CTP territorialmente investita dal silenzio-rifiuto.

  • D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (modifiche al T.U.B.)

    Rilevato come elemento storico-normativo: la modifica successiva al D.L. 78/2010 mutò alcune definizioni del T.U.B.; la Corte ritiene però che l'art. 33 non abbia fatto rinvio al T.U.B. e va interpretato autonomamente secondo la sua ratio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014

    Richiamata come supporto alla legittimità della disposizione e alla sua finalità di prevenire comportamenti retributivi potenzialmente dannosi per la stabilità finanziaria; la Consulta non delimita strettamente il "settore finanziario", confermando margine interpretativo.

Massime di principio

  • Competenza giurisdizionale: quando si forma un silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, il giudice competente è la Commissione Tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui l'istanza è stata presentata, anche se quell'ufficio fosse amministrativamente incompetente.
  • Legittimazione attiva: sia il sostituito che il sostituto d'imposta sono legittimati a chiedere il rimborso delle ritenute ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 e a impugnare il silenzio-rifiuto.
  • Interpretazione dell'art. 33 D.L. n. 78/2010: il riferimento al "settore finanziario" va interpretato in senso ampio e funzionale (clausola socio-economica), non limitato automaticamente agli intermediari vigilati; possono rientrarvi anche holding industriali o altre entità non rivolte al pubblico quando, per il ruolo e le attività svolte, le retribuzioni variabili possono avere attitudine a incidere sulla stabilità finanziaria.
  • Applicazione pratica: l'accertamento se un soggetto rientri nel "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 richiede valutazioni fattuali e socio-economiche (ruolo, autonomia decisionale, impatto delle scelte aziendali sui mercati, modalità di retribuzione), che il giudice di merito deve istruttoriare concretamente.
  • Effetto delle interpretazioni giurisprudenziali divergenti: una qualificazione restrittiva (es. limitazione ai soli intermediari rivolti al pubblico) non è vincolante se contrastata da una interpretazione sistematica e teleologica della norma; in caso di contrasto la Corte di legittimità può dettare principio di diritto e rinviare per valutazioni di fatto conformi al nuovo principio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.