Sentenza n. 1611/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana - pratica n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno, dopo il preavviso di diniego, aveva respinto l'istanza rilevando a carico dell'interessato una notizia di reato relativa ai reati di falsità materiale commessa dal privato e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni, ai sensi degli artt. 482 e 477 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che una mera notizia di reato, non seguita da una condanna e relativa a reati non automaticamente ostativi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992, non potesse giustificare il diniego, anche alla luce della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della propria complessiva condotta, della lunga residenza e dell'integrazione economica e sociale in Italia. Nel corso del giudizio ha prodotto una sentenza penale divenuta irrevocabile con cui il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito anzitutto che l'art. 6 della legge n. 91/1992, invocato dal ricorrente, riguarda la diversa ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5, mentre la domanda in esame concerneva la concessione per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa. La residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza. L'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, le sue condizioni personali, familiari, lavorative ed economiche e l'irreprensibilità della condotta, anche in prospettiva prognostica. Il diniego può fondarsi anche su una mera notizia di reato, purché la valutazione sia sorretta da adeguata istruttoria e motivazione; la valutazione amministrativa del fatto è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e non è impedita dalla presunzione di innocenza. Nel caso concreto, la natura dei reati di falso è stata ritenuta idonea a incidere sul rapporto di fiducia con le istituzioni e a costituire indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il fatto era inoltre collocato nel decennio anteriore alla domanda, rilevante quale periodo di osservazione. Al momento dell'adozione del diniego il procedimento penale era pendente; la successiva prescrizione non equivale ad assoluzione e non imponeva, quindi, l'annullamento dell'atto, dovendo la legittimità essere valutata in rapporto alle circostanze conosciute al momento dell'adozione. Il giudice ha ritenuto assolti gli obblighi motivazionali e istruttori e ha escluso profili di illogicità, irragionevolezza o sproporzione, ribadendo che il sindacato giurisdizionale è estrinseco e non può sostituire la valutazione di merito dell'Amministrazione. La lunga residenza e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati presupposti ordinari, non sufficienti a superare la valutazione negativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è un presupposto per presentare la domanda, ma la concessione resta ampiamente discrezionale e richiede una valutazione dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
La disposizione disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 e non è applicabile alla cittadinanza richiesta per residenza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato prima dell'adozione del provvedimento negativo.
art. 27 Cost.
presunzione di non colpevolezza
La presunzione di non colpevolezza non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente, sul piano amministrativo e prognostico, fatti risultanti da una notizia di reato.
artt. 477 e 482 c.p.
La contestazione di reati di falso è stata ritenuta rilevante quale possibile indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto automatico al conferimento dello status civitatis.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'Amministrazione deve formulare una valutazione complessiva e prognostica dell'integrazione del richiedente e della sua attitudine a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale, considerando anche condizioni lavorative, economiche, familiari e irreprensibilità della condotta.
- Una mera notizia di reato può concorrere a fondare il diniego della cittadinanza, anche in assenza di una condanna penale, quando sia valutata autonomamente sul piano amministrativo e la decisione sia sostenuta da adeguata istruttoria e da una motivazione logica, coerente e ragionevole. Tale valutazione non viola, di per sé, la presunzione di non colpevolezza, poiché non ha natura sanzionatoria ma prognostica.
- I fatti rilevanti sul piano amministrativo possono essere valutati autonomamente rispetto all'accertamento della responsabilità penale e ai suoi esiti, in applicazione del principio di pluriqualificazione dei fatti giuridici; la prescrizione del reato non equivale ad assoluzione e non elimina automaticamente la rilevanza amministrativa del fatto.
- Nel giudizio sulla legittimità del diniego di cittadinanza rilevano, di regola, le circostanze di fatto conosciute dall'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto. Il giudice amministrativo esercita un sindacato estrinseco e non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, salvo riscontrare insufficienza istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o sproporzione manifeste.
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