Cassazione Penale, Sentenza n. 19130/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/04/2022 per vizi di motivazione su quattro profili: 1) omessa applicazione della pena concordata in primo grado (patteggiamento) e mancata considerazione della condotta post-fatto dell'imputato; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p. per il versamento di Euro 7.000 alla persona offesa; 3) illogicità nell'aumento per continuazione con il reato di lesione personale; 4) discrepanza/contraddittorietà nella determinazione della pena detentiva finale (dispositivo indicava 3 anni ma il calcolo motivazionale portava a 2 anni e 10 mesi).
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo sul punto relativo al calcolo della pena: la Corte ha rettificato la pena detentiva da "tre anni" a "due anni e dieci mesi" e ha confermato la multa di Euro 800,00 (rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.p.). Gli altri motivi sono stati rigettati: la censura sulla mancata applicazione della pena concordata è inammissibile per carenza di confronto con la motivazione del Tribunale; l'attenuante per il risarcimento del danno è stata negata perché la somma versata prima del giudizio era indicata come acconto e non come risarcimento integrale (principio secondo cui l'attenuante richiede la riparazione integrale); l'aumento per continuazione è stato ritenuto congruo e proporzionato (la Corte ha addirittura ridotto l'aumento deciso dal primo giudice).
Norme richiamate
art. 619 c.p.p.
rettifica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619 del codice di rito
consente alla Corte di cassazione di rettificare errori materiali o di calcolo nella parte dispositiva della sentenza impugnata senza annullare la decisione nel merito
art. 62, primo comma, n. 6 c.p.
attenuante per il risarcimento del danno
per essere riconosciuta richiede l'integrale riparazione del danno; il versamento parziale o un semplice acconto non è sufficiente
art. 70 c.p.
effetti soggettivi/sostanziali delle circostanze attenuanti
l'attenuante è soggettiva quanto agli effetti ma il suo contenuto materialmente richiede una riparazione oggettiva e integrale del danno
art. 81 c.p.
limiti e regole sul concorso di reati e cumulo delle pene
il giudice deve rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e non trasformare surrettiziamente il cumulo in un cumulo materiale; l'aumento per continuazione deve essere motivato e proporzionato
Massime di principio
- La circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62, comma 1, n. 6 c.p.) richiede la riparazione oggettivamente integrale: pagamenti parziali o acconti non bastano a ottenere l'attenuante
- Le condizioni economiche del reo non incidono sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento: la valutazione è ancorata all'effettiva integrità della riparazione
- Se il giudice di merito ha motivato ampiamente il rifiuto del patteggiamento o della pena concordata, l'appello che non confronta specificamente quella motivazione è inammissibile o destinato a soccombere
- Il calcolo della pena complessiva (somma degli incrementi per continuazione rispetto alla pena base) deve essere aritmeticamente corretto e può essere rettificato ex art. 619 c.p.p. per errori materiali
- In materia di continuazione il giudice deve fornire una motivazione proporzionata circa gli aumenti per ciascun reato satellite: aumenti modesti, debitamente motivati, sono compatibili con i limiti dell'art. 81 c.p.
- La quietanza liberatoria rilasciata dalla parte offesa è rilevante ma non vincolante: ai fini dell'attenuante conta la effettiva integrità della riparazione, non solo la formale manifestazione di ricevuta
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