Ordinanza n. 232/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. 96/2025 Reg. Arch. E Provv. Espr. 25PT003573 avente ad oggetto la dichiarazione dell’improcedibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato avanzata con assicurata n. 055980167393; - nonché di ogni altro atto, anche di estremi sconosciuti, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Pistoia che ha dichiarato improcedibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per reiterata mancata presentazione alle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Questore ha dichiarato improcedibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo l'illegittimità dell'improcedibilità. In sede cautelare, il ricorrente non ha fornito prova idonea di essersi presentato alle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici, né elementi oggettivi capaci di confutare la documentazione dell'Amministrazione, dalla quale risultava la rituale formalizzazione delle convocazioni attraverso i canali ordinariamente previsti, con postalizzazione e senza postalizzazione. Ha inoltre prospettato un pregiudizio cautelare grave e irreversibile.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris, poiché non era stata dimostrata l'effettiva presentazione del richiedente alle convocazioni e non erano stati contestati con elementi oggettivi gli atti prodotti dall'Amministrazione sulla regolarità delle convocazioni. Ha escluso anche il periculum in mora: l'interesse pubblico alla corretta e ordinata gestione dei procedimenti di immigrazione, secondo efficienza, certezza e responsabilizzazione dell'istante nella collaborazione procedimentale, non risultava recessivo. Il provvedimento non aveva natura espulsiva né definitiva, limitandosi a dichiarare l'improcedibilità dell'istanza per fatto imputabile al richiedente, che conservava la possibilità di presentare una nuova domanda di rinnovo in presenza dei requisiti di legge; il pregiudizio dedotto non presentava quindi gravità e irreversibilità sufficienti. La decisione cautelare è stata resa impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
necessario fumus boni iuris e periculum in mora
La tutela cautelare è stata negata per la carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; il giudizio cautelare non pregiudica la successiva decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, il richiedente che contesti l'improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata presentazione alle convocazioni deve fornire prova della propria effettiva presentazione e specifici elementi oggettivi idonei a confutare la documentazione amministrativa sulla regolarità delle convocazioni.
- La mancata dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora giustifica il rigetto della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
- L'interesse pubblico alla corretta e ordinata gestione dei procedimenti in materia di immigrazione può prevalere nella comparazione cautelare quando il provvedimento impugnato non è espulsivo né definitivo e l'interessato conserva la possibilità di presentare una nuova domanda in presenza dei requisiti di legge.
- La dichiarazione di improcedibilità della domanda di rinnovo per fatto imputabile al richiedente, non avente natura espulsiva né definitiva, non determina di per sé un pregiudizio grave e irreversibile sufficiente a fondare la tutela cautelare.
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