Sentenza n. 579/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale di COMO - Sez. Lavoro pubblicata il 19.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 marzo 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per euro 500,00 ciascun anno, ed era stata condannata l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La sentenza è stata notificata il 21 marzo 2025, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 luglio 2025. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del titolo giudiziale e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, richiamato per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del Tribunale di Como entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'amministrazione di eseguire il titolo, nominando anche un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'eventuale onere del contributo unificato relativo al giudizio.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che le impone di attribuire una prestazione o un beneficio, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adozione degli atti esecutivi necessari entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione può essere accertato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l'amministrazione, pur costituita, non contesti specificamente il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e all'apposita comunicazione dell'ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente nella gestione della materia e può essere autorizzato ad avvalersi delle strutture amministrative necessarie per adempiere al mandato sostitutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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