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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34384/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRES 2006, emessa nei confronti di una persona fisica indicata come coobbligata solidale in relazione all’accertamento notificato alla società consolidante/consolidata. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo: omessa notifica dell’atto presupposto, difetto di motivazione e insussistenza della sua responsabilità solidale. La CTP aveva rigettato; la CTR aveva invece accolto l’appello e annullato la cartella. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per mancato rilievo di precedenti sentenze su questioni identiche; 2) violazione dell’art. 40-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 127 TUIR, sostenendo che l’avviso di accertamento doveva essere notificato solo alle società del consolidato e non al coobbligato persona fisica; 3) nullità della sentenza per aver negato la natura di società a ristretta base sociale della holding. Parallelamente, il contribuente impugnava il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, sostenendo che la cartella, essendo il primo atto con cui la pretesa gli era stata resa nota, avesse natura di atto impositivo e fosse quindi definibile. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente avverso il diniego, qualificando la cartella come atto impositivo in quanto primo atto notificato al coobbligato, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio principale per intervenuta definizione della lite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del contribuente contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la cartella impugnata, non preceduta da notifica dell’avviso di accertamento al coobbligato, costituiva il primo atto impositivo e rientrava tra le controversie definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018. Ha ritenuto irrilevante sia che la cartella riguardasse soltanto gli interessi, sia che il ruolo fosse intestato anche ad altri soggetti, poiché la definizione poteva riguardare la sola posizione del ricorrente. Conseguentemente, avendo il contribuente versato l’importo dovuto per la definizione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio principale. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dall’Agenzia per sostenere l’efficacia del giudicato esterno interno di precedenti decisioni su questioni identiche

  • art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per affermare che, nel consolidato, la pretesa doveva essere notificata alla società consolidante e consolidata, non al coobbligato persona fisica

  • art. 127 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dall’Agenzia in tema di disciplina del consolidato fiscale e dei soggetti passivi coinvolti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136

    norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte la interpreta nel senso che è definibile anche la cartella che costituisce il primo atto con cui la pretesa è resa nota al contribuente

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018

    richiamato per l’impugnazione del diniego di definizione agevolata

  • art. 19 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per ribadire l’impugnabilità della cartella anche nel merito quando essa assuma natura di atto impositivo

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197

    richiamato per la disciplina del rito camerale

  • art. 6, comma 2, lett. b), d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018

    richiamato in relazione al versamento del 15% del valore della controversia per la definizione agevolata

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento può assumere natura di atto impositivo quando costituisce il primo atto con cui l’amministrazione rende nota la pretesa fiscale al contribuente; in tal caso essa è impugnabile anche nel merito e può rientrare tra le controversie definibili in via agevolata.
  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie rileva la posizione del singolo contribuente che impugna l’atto: il fatto che il ruolo o la cartella siano intestati anche ad altri soggetti non esclude la definibilità della controversia limitatamente alla sua posizione.
  • È irrilevante, ai fini dell’ammissibilità della definizione agevolata, che l’atto impugnato riguardi soltanto interessi iscritti a ruolo, purché si tratti di un debito tributario oggetto di controversia davanti al giudice tributario con parte l’Agenzia delle entrate.
  • Quando interviene la definizione agevolata della lite e risulta effettuato il pagamento previsto dalla norma, il giudizio principale deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere/definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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