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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22827/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva respinto l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente in qualità di terza interessata contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro contante in valuta ceca rinvenuto nell'abitazione condivisa con il convivente Pietro D'Antonio, indagato per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 321 c.p.p. e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che le banconote provenivano da provento della vendita di un immobile acquistato nel 2006 nella Repubblica Ceca e depositato su conto bancario estero, quindi di sua esclusiva proprietà ed estranea al reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto per ragioni non consentite. Ha ritenuto che il Tribunale di Trieste avesse correttamente valutato gli elementi a riscontro dell'origine del denaro: mancanza di prova della disponibilità esclusiva della ricorrente sulle banconote, indizi che il convivente depositava proventi illeciti su conti in Repubblica Ceca anche a nome della Naddini, conversazioni intercettate che la configurano come intestataria fittizia e prestanome, e l'assenza di risorse proprie della ricorrente. La Corte ha inoltre precisato che, in sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali, è consentito dedurre solo violazioni di legge e non la mera illogicità della motivazione, salvo il caso di motivazione del tutto apparente o del tutto priva dei requisiti minimi. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma cui è ascritta l'indagine per cui si procede; il denaro è stato ritenuto potenzialmente provento del reato fiscale di cui a questa disposizione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare l'ordinanza; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a far valere una violazione di legge in cassazione

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è consentito soltanto per violazione di legge; criterio usato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione indicando che la mera illogicità della motivazione non è materiale di legittimità rilevante, salvo i casi previsti

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza: la motivazione apparente può integrare una violazione di legge quando non ancorata ai fatti o priva dei requisiti minimi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione delle spese processuali e della sanzione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif., L. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Richiamato in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse alla Corte; contesto procedurale delle comunicazioni del PM

Massime di principio

  • La tutela della "persona estranea al reato" richiede la prova della proprietà esclusiva e della buona fede: chi invoca lo status di terzo estraneo deve fornire elementi convincenti circa la provenienza lecita e l'esclusiva disponibilità del bene sequestrato.
  • Nei casi di beni rinvenuti in abitazione condivisa o in conti intestati in parte a terzi, le circostanze (coabitazione, conti riferibili all'indagato, intercettazioni che indicano intestazioni fittizie, mancanza di risorse proprie) possono costituire indizi forti dell'indole illecita dei beni e pregiudicare la qualifica di terzo estraneo.
  • In cassazione avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato: è ammissibile impugnare solo per violazione di legge; la mera criticabilità della logica della motivazione non è sufficiente, salvo che la motivazione sia del tutto apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, il terzo interessato deve produrre documentazione probatoria diretta (estratti conto esteri, titoli di proprietà, atti di vendita, certificazioni fiscali, prove di utilizzo esclusivo) che interrompa il nesso causale tra il bene e l'attività delittuosa e dimostri fonti di reddito proprie.
  • Se la decisione di merito è basata su un insieme organico di indizi concreti, il ricorso per cassazione dovrà dimostrare non solo l'errore nella valutazione ma l'assenza totale della motivazione o la sua incongruenza radicale per essere ammissibile.

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