Cassazione Civile, Ordinanza n. 04339/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2008 e 2009 emesso per omessa denuncia e omesso versamento in relazione a un opificio industriale. Nel corso del giudizio di primo grado la concessionaria ha emesso un avviso in rettifica, limitando la pretesa all’anno 2009 e mutando il presupposto da omessa denuncia/versamento a infedele dichiarazione, con rideterminazione dell’importo. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto sussistente il credito per il 2009, reputando non provata dalla contribuente la minore superficie tassabile e valorizzando la mancata denuncia ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993 per escludere la sottrazione a tassazione delle superfici produttive. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, sostenendo che l’Ufficio non potesse, in corso di causa, modificare il titolo della pretesa da omessa denuncia a infedele dichiarazione senza annullare il primo atto e emetterne uno nuovo adeguatamente motivato; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella nota comunale del 10 marzo 2020 che avrebbe riconosciuto tassabile solo una parte minore della superficie dell’opificio e la non debenza del tributo per la restante estensione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che la rettifica dell’avviso, con mutamento del presupposto da omessa dichiarazione/versamento a infedele dichiarazione, ha inciso in modo sostanziale sui fatti costitutivi e sul fondamento giuridico della pretesa, introducendo un nuovo tema di indagine e di decisione non riconducibile a mera emendatio libelli. In applicazione del principio per cui la motivazione dell’atto impositivo delimita i confini della lite e non può essere integrata o modificata in giudizio, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese sono state poste a carico della concessionaria e del Comune in solido.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mutazione del titolo della pretesa impositiva.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti amministrativi, posta a presidio della conoscibilità della pretesa e della difesa del contribuente.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale norma che impone l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo e impedisce integrazioni successive idonee a comprimere il diritto di difesa.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dalla CTR quale disposizione relativa alla denuncia necessaria per sottrarre alla tassazione superfici destinate alla produzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’avviso di accertamento delimita l’oggetto del giudizio: l’amministrazione non può modificare o integrare in corso di causa il presupposto fattuale o giuridico originariamente posto a base della pretesa.
- Il mutamento del titolo impositivo da omessa dichiarazione/versamento a infedele dichiarazione non costituisce una semplice emendatio, ma introduce un diverso tema di indagine e di decisione, incompatibile con l’originaria motivazione dell’atto.
- L’obbligo di motivazione dell’atto tributario tutela il diritto di difesa del contribuente e impedisce che l’Ufficio fondi successivamente la pretesa su ragioni diverse da quelle esternate nell’avviso.
- Quando la censura accolta è assorbente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
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