Risoluzione n. 397 del 22/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione IRPEF del 19% per le spese di assistenza personale spetta anche quando la prestazione è resa da una casa di cura o di riposo, purché i corrispettivi dell’assistenza siano separatamente certificati. La madre non autosufficiente dell’istante può quindi rientrare nell’agevolazione, se sussistono gli altri requisiti di legge, il reddito del contribuente non supera 40.000 euro e la spesa è documentata in modo idoneo.
Detraibilità al 19% delle spese per addetti all'assistenza personale di familiare non autosufficiente ricoverato in casa di cura
Detrazione IRPEF per spese di assistenza personale a soggetti non autosufficienti
La risoluzione affronta il tema della detrazione IRPEF prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-septies), del DPR 917/1986 per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti. Il chiarimento richiesto riguarda il caso in cui l’assistenza sia prestata da una casa di cura o di ricovero presso cui il familiare è degente.
Quesito e posizione del contribuente
L’istante chiede se siano detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per l’assistenza personale della madre non autosufficiente quando tali prestazioni siano fornite dalla casa di cura in cui la stessa è ricoverata. Il contribuente sostiene che la fattispecie sia assimilabile a quella contemplata dalla norma agevolativa e ritiene pertanto applicabile la detrazione.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. i-septies), del DPR 917/1986, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che consente la detrazione del 19% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 2.100 euro ed è riconosciuta a condizione che il reddito del contribuente non superi 40.000 euro. La norma consente di fruire del beneficio sia per la propria assistenza sia per quella prestata a uno o più familiari, anche non fiscalmente a carico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Nozione di non autosufficienza
Per definire la non autosufficienza, la risoluzione richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 2/E del 2005, relativi alla precedente disciplina della deduzione allora prevista dall’art. 12, comma 4-bis), del TUIR. La condizione riguarda i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di:
- assumere alimenti;
- espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale;
- deambulare;
- indossare gli indumenti.
È considerata non autosufficiente anche la persona che necessiti di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può derivare anche da una sola delle condizioni indicate e deve essere comprovato da certificazione medica.
Prestazioni rese da casa di cura o di riposo
L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 10/E del 2005, che aveva già chiarito, in relazione alla precedente deduzione, la spettanza del beneficio anche quando la prestazione fosse resa a un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo. In tal caso, la deduzione era riconosciuta a condizione che i corrispettivi per l’assistenza personale fossero certificati distintamente rispetto a quelli relativi alle altre prestazioni fornite dall’istituto.
Tali chiarimenti vengono ritenuti validi anche per la nuova detrazione introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. i-septies), del DPR 917/1986.
Conclusione dell’Agenzia
Nel caso esaminato, l’istante può fruire della detrazione per le spese sostenute per l’assistenza della madre non autosufficiente anche se la prestazione è resa da un istituto di cura e ricovero, purché:
- sussistano gli altri presupposti e condizioni richiesti dalla norma;
- i corrispettivi relativi all’assistenza personale siano distintamente certificati nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Documentazione richiesta
Ai fini della detrazione, le spese devono risultare da idonea documentazione fiscale. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, la documentazione deve contenere:
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del prestatore dell’assistenza;
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare per il quale la spesa è sostenuta.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
Testo integrale
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