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Risoluzione

Risoluzione n. 400 del 23/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione afferma che la partecipazione indiretta del 50% agli utili di tre SPC estere localizzate in Stati a fiscalità privilegiata integra il collegamento richiesto dall’art. 168 TUIR, anche se la partecipazione è detenuta tramite un GIE francese e trust non discrezionali. L’Agenzia ritiene inoltre sussistente il presupposto dei redditi conseguiti all’estero, con conseguente applicazione della disciplina CFC e, per gli utili non tassati per trasparenza, dell’art. 89 TUIR.

Applicabilità dell’art. 168 TUIR a partecipazione indiretta in società estere a fiscalità privilegiata tramite GIE e trust

Applicabilità della disciplina CFC ex art. 168 TUIR a partecipazioni indirette tramite GIE e trust

La risoluzione esamina il caso di una società italiana che detiene, per il tramite di un GIE francese fiscalmente trasparente e di trust non discrezionali, una partecipazione indiretta in tre società estere residenti in territori a fiscalità privilegiata. L’oggetto del chiarimento è la verifica dell’applicabilità degli articoli 167 e 168 del TUIR alla fattispecie descritta.

Quadro fattuale

La società ALFA S.p.A. partecipa in via paritetica con la società francese BETA al GIE GAMMA, con sede in Francia. GAMMA opera nel settore della produzione di aerei a turboelica per tratte a corto raggio ed è fiscalmente trasparente.

Per esigenze industriali e finanziarie, GAMMA ha costituito società veicolo di commercializzazione (SPC), che acquistano gli aeromobili a prezzi di mercato e li locano o cedono alle compagnie aeree, utilizzando finanziamenti bancari a lungo termine.

Le azioni delle SPC sono state intestate fiduciariamente da GAMMA a trust non discrezionali, di cui GAMMA risulta disponente e unico beneficiario. Tra le SPC controllate interamente attraverso tale meccanismo vi sono tre società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato:

  • DELTA Limited, costituita secondo le leggi dell’Isola di Man nel 1992;
  • EPSILON Limited, costituita secondo le leggi della Repubblica di Mauritius nel 1992;
  • ZETA Limited, costituita secondo le leggi dell’Isola di Man nel 1993.

Quesito posto dall’istante

La società chiede se, in relazione alla partecipazione indiretta pari al 50% degli utili delle SPC detenuta tramite GAMMA, trovi applicazione la disciplina di cui agli articoli 167 o 168 del TUIR.

Tesi del contribuente

L’istante sostiene che:

  • la partecipazione non integra il requisito del controllo richiesto dall’art. 167 TUIR;
  • potrebbe invece essere sufficiente ai fini dell’art. 168 TUIR, che richiede una partecipazione agli utili non inferiore al 20%.

La società afferma però che nel caso concreto manca il presupposto essenziale della disciplina CFC, cioè l’esistenza di redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Secondo l’istante, le SPC non conseguono reddito autonomamente perché i risultati sono imputati direttamente a GAMMA, essendo le SPC meri soggetti interposti.

Ne consegue, nella prospettiva del contribuente, che non si applicherebbe l’art. 168 TUIR e che la quota di reddito distribuita da GAMMA dovrebbe essere tassata secondo l’art. 89 TUIR, limitatamente al 5% del suo ammontare al momento della distribuzione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama innanzitutto il presupposto della disciplina CFC di cui all’art. 167 TUIR, fondato sul possesso di redditi conseguiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato da parte di imprese, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti.

Ricorda poi che l’art. 168, comma 1, TUIR estende tale disciplina ai casi in cui un soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili in imprese, società o enti residenti o localizzati in paradisi fiscali, non inferiore al 20% (o al 10% se si tratta di società quotate).

Nel caso esaminato, la società istante detiene indirettamente il 50% degli utili delle SPC estere tramite GAMMA. L’Agenzia ritiene quindi integrato il requisito del collegamento indiretto ai fini dell’art. 168 TUIR, precisando che, se fossero stati riscontrati i requisiti del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., sarebbe stata applicabile la disciplina dell’art. 167 TUIR.

Ruolo del trust nella catena partecipativa

La risoluzione attribuisce rilievo all’interposizione del trust nella catena di controllo/collegamento. Secondo l’Agenzia, la detenzione delle partecipazioni tramite trust è assimilabile al possesso “per interposta persona”. A supporto di tale conclusione viene richiamato il chiarimento della circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, che ricomprende il trust nella nozione di “persona”.

Presupposto dei redditi conseguiti in Stati a fiscalità privilegiata

L’Agenzia non condivide la tesi del contribuente secondo cui le SPC non avrebbero conseguito redditi nei rispettivi Stati di residenza perché i risultati sono imputati direttamente a GAMMA. Viene chiarito che il presupposto sussiste quando la partecipata estera consegue redditi in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, derivanti da una fonte produttiva localizzata in tali Stati o territori, indipendentemente dal fatto che il soggetto estero sia trasparente o opaco.

Esito e conseguenze fiscali

Sulla base di tali argomentazioni, l’Agenzia conclude che nella fattispecie si realizza il presupposto relativo all’esistenza di redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato in un territorio a regime fiscale privilegiato. Pertanto:

  • si applica la disciplina dell’art. 168 TUIR;
  • gli utili riferibili alla partecipazione indirettamente detenuta dalla società istante nelle SPC sono tassati per trasparenza;
  • per la quota di utili distribuiti non tassata per trasparenza, trova applicazione l’art. 89, comma 3, TUIR, che prevede la tassazione integrale degli utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Limiti della risposta

La risoluzione precisa che la risposta resa in sede di interpello ex art. 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 definisce solo la portata e l’ambito applicativo dell’art. 168 TUIR, senza costituire accertamento o qualificazione dei fatti narrati, che vengono assunti acriticamente. Resta inoltre impregiudicata la possibilità di valutare i fatti e le operazioni descritte ai sensi della norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

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