Risoluzione n. 396 del 22/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esclude la detraibilità Irpef delle spese per parafarmaci, inclusi integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati con prescrizione medica e documentati da scontrini con dicitura "parafarmaco". La detrazione per medicinali richiede, dal 1° luglio 2007, scontrino o fattura con natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario, ma tali beni non sono qualificati come medicinali ai sensi del Tuir.
Detrazione Irpef per spese relative all’acquisto di parafarmaci
Detrazione Irpef per spese di parafarmaci e medicinali
La risoluzione affronta il tema della detraibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti indicati come "parafarmaco" su scontrino fiscale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali spese, anche se sostenute dietro prescrizione medica, non danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, né alla deduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, quando i prodotti non sono qualificabili come medicinali.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, con i commi 28 e 29 dell’art. 1, ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir. A decorrere dal 1° luglio 2007, per la deduzione e la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali è necessario che la spesa sia certificata da fattura o scontrino fiscale contenente:
- la specificazione della natura del bene;
- la qualità;
- la quantità;
- il codice fiscale del destinatario.
Chiarimento sul requisito della natura del prodotto
Viene richiamata la risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, con cui l’Agenzia ha precisato che, quanto alla natura del prodotto, è sufficiente che lo scontrino riporti la dicitura generica di "farmaco" o "medicinale". La finalità di tale requisito è distinguere i medicinali dagli altri prodotti venduti in farmacia e impedire che spese per categorie merceologiche diverse beneficino della deduzione o detrazione.
Caso esaminato: scontrini con dicitura "parafarmaco"
Nel caso concreto, l’istante aveva presentato al CAF scontrini fiscali emessi dopo il 1° luglio 2007 recanti la dicitura "parafarmaco", relativi all’acquisto di:
- integratori alimentari;
- prodotti fitoterapici;
- colliri;
- pomate.
L’interessata chiedeva se tali spese potessero essere ammesse alla detrazione Irpef ex art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Esclusione degli integratori alimentari
Con riferimento agli integratori alimentari, la risoluzione richiama la risoluzione 20 giugno 2008, n. 256, secondo cui tali prodotti, pur essendo talvolta usati per ottimizzare gli apporti nutrizionali e migliorare le condizioni fisiologiche, non sono medicinali. Essi rientrano nell’area alimentare per la loro composizione e, pertanto, la relativa spesa non consente né la detrazione Irpef né la deduzione dal reddito.
Prodotti fitoterapici e nozione di medicinale vegetale
Per i prodotti fitoterapici, la risoluzione richiama il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, che all’art. 1, lett. ll), definisce il medicinale di origine vegetale o fitoterapico come ogni medicinale contenente esclusivamente sostanze attive vegetali o preparazioni vegetali, o loro associazioni. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA, che ne autorizza l’immissione in commercio dopo aver verificato qualità, efficacia e sicurezza. Essi possono essere venduti esclusivamente in farmacia, talvolta con ricetta medica, altre volte come medicinali senza obbligo di prescrizione o da banco.
La risoluzione distingue però questi medicinali dagli altri prodotti a base di erbe privi di autorizzazione all’immissione in commercio, che, pur potendo svolgere talvolta una qualche attività farmacologica, non possono essere considerati medicinali. Poiché nel caso esaminato i prodotti sono indicati come parafarmaci, essi non rientrano tra le spese ammesse alla deduzione o detrazione.
Altri prodotti: colliri e pomate
Il medesimo principio viene esteso agli altri prodotti acquistati dall’istante, come colliri e pomate. In generale, la spesa per l’acquisto di parafarmaci non è equiparabile a quella per medicinali, né alle altre spese sanitarie per le quali il Tuir riconosce la deduzione o la detrazione d’imposta.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, anche quando documentata da scontrini fiscali e riferita a prodotti acquistati su prescrizione medica, non consente di fruire della detrazione Irpef di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, poiché tali beni non sono qualificabili come medicinali. Viene infine disposto che le Direzioni Regionali vigilino sull’osservanza dei principi espressi nella risoluzione da parte degli uffici.
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