Risoluzione n. 398 del 23/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina se, nella determinazione della plusvalenza IRES derivante dalla cessione di una partecipazione in una società di persone, il costo fiscale possa essere aumentato dei redditi imputati per trasparenza e diminuito degli utili distribuiti, secondo il criterio dell’art. 68, comma 6, TUIR. L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile tale principio anche alle partecipazioni in società di persone, richiamando la finalità anti-doppia imposizione, ma richiama anche il possibile controllo antielusivo ex art. 37-bis D.P.R. 600/1973.
Applicabilità dell’art. 68, comma 6, TUIR alla cessione di partecipazione in società di persone
Applicabilità del criterio di rettifica del costo fiscale nella cessione di partecipazioni in società di persone
La risoluzione affronta il tema del trattamento fiscale, ai fini IRES, della plusvalenza realizzata da una società di capitali che cede una partecipazione detenuta in una società di persone. Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità di applicare in via analogica il criterio previsto dall’art. 68, comma 6, del TUIR, che consente di rettificare il costo della partecipazione tenendo conto dei redditi già imputati al socio e degli utili già distribuiti.
Fatti oggetto dell’interpello
La società ALFA S.r.l. ha ceduto il 15 novembre 2007 una partecipazione pari al 30% del capitale sociale della BETA S.a.s., iscritta in bilancio per euro 10.473.022,00. La partecipata aveva in precedenza forma di società di capitali ed è stata trasformata in società in accomandita semplice con effetto dal 1° maggio 2006.
A seguito della trasformazione, ALFA S.r.l., già socia della partecipata, ha incluso nel proprio reddito imponibile IRES per il 2006 la quota di reddito attribuitale per trasparenza relativa al periodo successivo alla trasformazione. Inoltre, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2006, la BETA S.a.s. ha distribuito nel 2007 l’utile d’esercizio, attribuendo alla ALFA S.r.l. euro 6.070.723,00.
La società istante, dovendo determinare la plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 86 e 87 del TUIR, ha chiesto se, nel calcolo del valore fiscale della partecipazione ceduta, si possa applicare il criterio dell’art. 68, comma 6, TUIR.
Posizione dell’istante
L’istante sostiene che il principio contenuto nell’art. 68, comma 6, del TUIR, pur essendo dettato per i redditi diversi di natura finanziaria e non richiamato espressamente dall’art. 86, debba operare anche nell’ambito del reddito d’impresa. Di conseguenza, la rettifica del costo della partecipazione dovrebbe essere applicabile anche alla cessione della quota detenuta nella società di persone.
Inquadramento normativo richiamato dalla Direzione
La Direzione ricorda che, ai sensi dell’art. 86 del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie sono determinate dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Viene poi richiamato l’art. 68, comma 6, del TUIR, secondo cui, per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR, il costo o valore di acquisto va aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
Finalità della norma e applicazione ai casi di trasparenza fiscale
Secondo la risoluzione, la finalità del criterio dell’art. 68, comma 6, è evitare che redditi già tassati e perdite già dedotte vengano nuovamente tassati o considerati in sede di cessione della partecipazione.
La stessa logica è espressamente prevista dall’art. 115, comma 12, del TUIR per le partecipazioni in società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. La circolare 22 novembre 2004, n. 49, viene richiamata per affermare che, per evitare doppie imposizioni della medesima ricchezza, l’imputazione dei redditi per trasparenza deve incidere sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
La Direzione ritiene che il principio sancito dall’art. 68, comma 6, del TUIR, applicabile espressamente alle partecipazioni in soggetti divenuti trasparenti per opzione, debba valere anche per le partecipazioni detenute da società di capitali in soggetti naturalmente trasparenti, quali le società di persone.
Pertanto, nel caso della ALFA S.r.l., il costo fiscale della partecipazione ceduta può essere:
- aumentato dei redditi attribuiti per trasparenza dalla società partecipata;
- diminuito degli utili distribuiti dalla partecipata, purché prodotti in periodi in cui opera la tassazione per trasparenza.
Profili antielusivi
La risoluzione precisa, infine, che resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di esercitare i poteri di controllo previsti dall’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. 600/1973, per verificare se l’operazione di cessione della partecipazione, preceduta dalla trasformazione della società partecipata in società di persone, presenti carattere elusivo.
Indicazioni finali
La risoluzione si conclude con la raccomandazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.
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