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Sentenza

Sentenza n. 960/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro 5 febbraio 2025 n. 22.

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Imperia che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 5 febbraio 2025, n. 22, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico oggetto del ricorso. In precedenza il TAR aveva rilevato il difetto di valida procura speciale alle liti, poiché quella depositata non possedeva i requisiti previsti dal codice del processo amministrativo. La ricorrente ha quindi depositato un nuovo mandato, ritenuto ammissibile dal Collegio in considerazione del fatto che la procura originaria era stata rilasciata prima della successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice in tema di insanabilità del difetto di procura. Nel merito, l'amministrazione non ha formulato contestazioni e, dopo la notificazione del titolo esecutivo, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito dell'importo corrispondente alle annualità riconosciute. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora è determinata in motivazione nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni consente di procedere all'esecuzione forzata o, nel caso esaminato, di chiedere l'ottemperanza.

  • art. 21 c.p.a.

    Il giudice richiama genericamente i requisiti della procura speciale previsti dal codice del processo amministrativo, ritenendo ammissibile il nuovo mandato depositato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone l'attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, individuando puntualmente l'attività dovuta.
  • L'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, consente di procedere nei confronti dell'amministrazione inadempiente mediante il giudizio di ottemperanza.
  • In presenza di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone l'importo giornaliero e il periodo di decorrenza e cessazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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